Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009 –Ripresa degli adempimenti e dei versamenti - Attività di assistenza fiscale
Quali sono i termini per la ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti per i contribuenti della provincia dell'Aquila colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ma residenti fuori dal cratere?
Spiegato da FiscoAI
L'Ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 disciplina la ripresa degli obblighi fiscali per i contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale in comuni della provincia dell'Aquila non compresi nel cratere sismico. La sospensione degli adempimenti cessa il 30 giugno 2009, con obbligo di effettuare gli adempimenti entro il 30 settembre 2009 e i versamenti entro il 16 luglio 2009. Per chi aveva richiesto la sospensione delle ritenute, gli importi devono essere versati in 5 rate uguali a partire dal 16 luglio 2009, prelevate dal sostituto d'imposta dalle retribuzioni successive. I dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro devono provvedere autonomamente al versamento. Chi rispetta i termini non incorre in sanzioni e interessi, beneficiando così di una riduzione degli oneri fiscali nel periodo di emergenza post-sisma.
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Riferimento normativo
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009 –Ripresa degli adempimenti e dei versamenti - Attività di assistenza fiscale
Testo normativo
CIRCOLARE N.31/E
Roma, 2 luglio 2009
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3780 del 6 giugno 2009 – Ripresa degli adempimenti e dei
versamenti- Attività di assistenza fiscale
INDICE
1. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti (art. 2).............................................2
2. Presentazione della dichiarazione mediante il 730 (art. 3, co. 4)..........................3
3. Adempimenti degli intermediari............................................................................4
4. Adempimenti dei sostituti d’imposta.....................................................................4
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PREMESSA
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito
con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha stabilito che le ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi nei casi di emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per
l'attuazione delle previsioni contenute nello stesso decreto-legge, devono essere
emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
Il successivo comma 2, stabilisce che le suddette ordinanze hanno effetto
esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi
sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla
base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della
protezione civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto
grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, dello stesso decreto-legge ha disposto,
al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile
2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le
famiglie, i lavoratori e le imprese, alla lettera g), “la rideterminazione della
sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali
e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonchè la ripresa della riscossione dei
tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione
obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente
articolo, anche in forma rateizzata”.
Nei confronti dei soggetti che avevano il domicilio fiscale alla data del 6
aprile 2009 in un comune fuori dal cratere del sisma e, cioè, in un comune della
provincia dell’Aquila diverso da quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-
legge n. 39 del 2009, l’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009, ha stabilito la cessazione della
sospensione alla data del 30 giugno 2009 nonché le modalità e i termini per la
ripresa degli adempimenti e dei versamenti fiscali.
1. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti (art. 2)
Nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d’imposta, di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale
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o la sede operativa in un comune diverso da quelli di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione degli adempimenti disposta dal
decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009.
Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione
devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009.
I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009.
I contribuenti che hanno richiesto al sostituto d’imposta la sospensione delle
ritenute avvalendosi della facoltà di sospensione concessa dall’articolo 1, comma
3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano gli importi delle ritenute
non subite in 5 rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009.
L’ordinanza stabilisce che le ritenute sono prelevate dal sostituto d’imposta
in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio
2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente.
I dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, nei confronti dei quali non è
possibile per il sostituto d’imposta effettuare il recupero, devono provvedere
autonomamente al versamento delle ritenute sospese, nel rispetto dei termini
predetti. Il sostituto d’imposta, in tal caso, dovrà indicare nel CUD relativo ai
redditi erogati nel 2009 tali ritenute come “sospese”.
Ai contribuenti che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini
previsti non si applicano sanzioni ed interessi.
2. Presentazione della dichiarazione mediante il 730 (art. 3, co. 4)
Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio
fiscale in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad
un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l’attività di
assistenza fiscale, entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione mediante il modello
730, semprechè abbiano un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio
fiscale.
I coniugi non separati possono presentare la dichiarazione congiunta
usufruendo della proroga fino al 30 giugno solo se entrambi alla data del 6 aprile
2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell’Aquila
diverso da quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.
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3. Adempimenti degli intermediari
Il CAF, o il professionista abilitato, rilascia al contribuente la ricevuta,
modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta
presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione, elabora il
prospetto di liquidazione modello 730-3 e lo consegna all’assistito unitamente
alla copia della dichiarazione.
Tenuto conto che l’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza n. 3780, stabilisce
che il sostituto d’imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal
mese di settembre 2009, si ritiene che i CAF e gli intermediari debbano far
pervenire al sostituto d’imposta tempestivamente e comunque entro il 31 luglio
2009 i modelli 730-4. Entro la stessa data, trasmettono in via telematica la
dichiarazione elaborata all’Agenzia delle entrate.
Il contribuente deve fornire all’intermediario l’informazione della
sussistenza dei requisiti per fruire della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti fino al 30 giugno 2009. Tale informazione può essere annotata
dall’intermediario che presta l’assistenza nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-
3 mediante l’indicazione della residenza.
In caso di dichiarazione congiunta, tale informazione deve essere acquisita
dall’intermediario che presta l’assistenza con riferimento al dichiarante e al
coniuge dichiarante.
4. Adempimenti dei sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il
domicilio fiscale nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
39 del 2009, effettuano le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del
predetto D.M. n. 164 del 1999, a partire dal mese di settembre 2009. Se entro la
fine dell’anno il sostituto non conclude l’assistenza, effettua le comunicazioni
secondo le ordinarie modalità.
I sostituti d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio
fiscale nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del
2009, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19
del predetto D.M. n. 164 del 1999.
I sostituti d’imposta residenti nella provincia dell’Aquila che hanno inviato
entro il 31 marzo 2009 il modello di comunicazione per la ricezione in via
telematica i modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate,
riceveranno in via telematica il dati dei risultati contabili relativi ai propri
dipendenti.
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Come già precisato dalla circolare n. 21/E del 2009, la conferma del flusso
informativo dei dati è dettata dalla considerazione che tale procedura semplifica
gli adempimenti costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato
contabile delle dichiarazioni modello 730.
Si ritiene che, per effetto della tempistica stabilita dall’ordinanza n. 3780
del 2009 secondo la quale la presentazione del 730 è possibile entro il 30 giugno
2009 e le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta devono essere
effettuate a partire dal mese di settembre 2009, non è dovuto l’interesse dello
0,40 mensile per le somme trattenute nel predetto mese. Il sostituto d’imposta si
asterrà quindi dall’applicazione di detta maggiorazione, previa verifica della
residenza del dipendente nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila
diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.
Si fa riserva di fornire istruzioni con riferimento ai soggetti con domicilio
fiscale alla data del 6 aprile 2009 nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009 come identificati con il decreto del Commissario
delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nei confronti dei quali l’ordinanza n. 3780 del 6
giugno 2009 ha sospeso gli adempimenti e i versamenti fino al 30 novembre 2009
e previsto la possibilità di presentare la dichiarazione anche mediante il 730 entro
il 26 ottobre 2009.
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L'ordinanza riguarda la sospensione e ripresa dei versamenti tributari, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e degli adempimenti dichiarativi in caso di calamità naturale. Commercialisti e sostituti d'imposta devono gestire il recupero delle ritenute sospese, il conguaglio fiscale tramite modello 730 e la comunicazione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate, con particolare attenzione ai termini differenziati per il cratere sismico e le aree limitrofe.
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