Circolare In vigore Procedimenti

Circolare 301755/2014

Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per presentare un'istanza di rimborso per eccesso di riversamento con modello F23 da parte dei concessionari della riscossione?

Spiegato da FiscoAI
La circolare disciplina il procedimento automatizzato per il rimborso delle somme riscosse con modello F23 e versate in eccesso presso le Tesorerie Provinciali dello Stato dai concessionari del servizio nazionale di riscossione (banche e società concessionarie). L'istanza deve essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per provincia e deve contenere la classificazione dell'errore secondo quattro tipologie: errore del concessionario in fase di riversamento (tipo A), errore dell'intermediario in accreditamento (tipo B), errore del concessionario nella rendicontazione (tipo C), errore dell'intermediario nella rendicontazione (tipo D). La documentazione allegata deve includere la quietanza di riversamento, le deleghe F23 interessate, un prospetto con il calcolo dell'importo rettificato al netto dei compensi, e ulteriore documentazione se l'errore riguarda l'intermediario. Prima dell'erogazione del rimborso, il concessionario deve versare un importo forfetario di 25 euro per ciascuna operazione di riversamento a copertura delle spese di lavorazione. L'ufficio locale verifica la spettanza del rimborso mediante la procedura automatizzata, confrontando i dati dell'istanza con quelli presenti nel sistema delle Tesorerie Provinciali dello Stato e degli accrediti degli intermediari.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE Circolare del 19/04/2006 n. 16 Oggetto: Gestione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione a seguito di erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con il modello F23 Testo: Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alle modalita' di trattazione delle istanze presentate da banche e societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione per ottenere il rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e riversate in eccesso. Al riguardo, si fa presente che, allo scopo di agevolare la trattazione di tali istanze, e' stata realizzata una procedura automatizzata di ausilio alla lavorazione. Cio' premesso, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze in parola, di gestione delle stesse da parte degli uffici locali, mediante la predetta procedura, nonche' di erogazione dei rimborsi delle somme che risultino riversate in eccesso. Tale procedura automatizzata permette la lavorazione delle istanze di rimborso relative alle deleghe F23 presentate dai contribuenti presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, a decorrere dal 1 gennaio 1999. Per le istanze riferite alle deleghe presentate nell'anno 1998, registrati su un tracciato record diverso da quello utilizzato a partire dal 1999, si fa riserva di impartire specifiche direttive in una fase successiva. 1. Modalita' di presentazione delle istanze da parte delle societa' concessionarie Le istanze di rimborso delle somme riscosse con il modello F23 e riversate in eccesso dal competente concessionario presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato dovranno essere presentate, per ciascun ambito provinciale, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 97 del 20 novembre 2001, le richieste di restituzione delle somme anticipate dai concessionari per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti a seguito di provvedimenti di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo. Si precisa che agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate potranno essere presentate esclusivamente istanze di rimborso aventi ad oggetto tributi gestiti dalla stessa Agenzia, con esclusione, quindi, di quelle riguardanti altre tipologie di entrate. Analogamente a quanto previsto per le istanze di rimborso relative alle somme incassate con la procedura di conto fiscale e riversate in eccesso (cfr. circolare n. 142 del 4 giugno 1998), se l'istanza riguarda somme erroneamente accreditate dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. alla competente azienda concessionaria, la richiesta di rimborso deve essere presentata comunque da quest'ultima. Cio', in quanto, sotto il profilo giuridico, il diritto a chiedere il rimborso all'Erario compete al concessionario, che ha effettuato l'errato riversamento in eccesso presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato, e non alla banca o a Poste Italiane S.p.a., che hanno accreditato le somme riscosse allo stesso concessionario. Le istanze in argomento dovranno innanzitutto contenere la descrizione della tipologia di errore che ha dato origine al riversamento in eccesso delle somme riscosse con modello F23. In particolare, al fine di agevolare la trattazione delle istanze di rimborso in parola sulla base della procedura automatizzata a disposizione dei competenti uffici locali, le societa' concessionarie sono invitate a Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Circolare del 19/04/2006 n. 16 redigere tali istanze indicando gli errori che hanno determinato l'eccedenza di riversamento secondo la seguente classificazione: A - errore del concessionario in fase di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato delle somme riscosse ovvero in fase di compensazione, nel caso in cui lo stesso concessionario abbia trattenuto, in tutto o in parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC"), o fruendo di "tolleranze" accordate per l'esecuzione di rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo; B - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) in fase di accreditamento al concessionario delle somme riscosse presso i propri sportelli; C - errore del concessionario nel rendicontare gli importi indicati dal contribuente nella delega (modello F23) presentata presso i propri sportelli; D - errore dell'intermediario (banca o ufficio postale) nel rendicontare gli importi indicati dal contribuente nella delega (modello F23) presentata presso i propri sportelli. E' possibile - e in molti casi inevitabile - che le predette tipologie di errori si presentino combinate tra loro. In particolare, solo gli errori di tipo A non sono suscettibili di generare automaticamente altri errori nelle altre fasi del processo di riscossione, in quanto tale tipologia di errore si verifica nella fase finale di tale processo, che consiste nel riversamento o nella compensazione, da parte del concessionario, delle somme riscosse sia presso i propri sportelli che presso gli sportelli dell'intermediario. Ciascun errore rientrante nelle altre tipologie produce, invece, a cascata, uno o due errori conseguenti nelle successive fasi del processo di riscossione. Infatti, gli errori di cui ai punti B e C determinano, inevitabilmente, anche un errore rientrante nella tipologia A, vale a dire un riversamento in eccesso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (o una compensazione in eccesso delle somme riscosse), per effetto dell'errato accredito da parte dell'intermediario (errore di tipo B) ovvero dell'errata rendicontazione, da parte dello stesso concessionario, delle deleghe presentate presso i propri sportelli (errore di tipo C). Gli errori di tipo D, invece, implicano necessariamente sia un accreditamento in eccesso al concessionario da parte dell'intermediario (errore di tipo B), sia, come ulteriore conseguenza, un riversamento (ovvero una compensazione) in eccesso da parte del concessionario (errore di tipo A). Naturalmente, e' anche possibile che il riversamento (ovvero la compensazione) in eccesso - oggetto dell'istanza di rimborso - sia stato originato da due o piu' errori, indipendenti tra loro, che si sono cumulati nel corso delle diverse fasi del processo di riscossione. Le istanze di rimborso, oltre a recare l'indicazione della tipologia di errore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, allegata in copia: 1. quietanza di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato. In alternativa, il concessionario dovra' fornire l'indicazione dettagliata degli estremi completi della quietanza, vale a dire: anno del riversamento, importo riversato, imputazione al bilancio dello Stato (capo/capitolo/articolo), causale e codice del riversamento, codice agente contabile; 2. delega o deleghe F23 interessate dall'errore(1); 3. prospetto contenente il calcolo dell'importo rettificato del riversamento, quale risultante dalla correzione dell'errore che ha determinato il riversamento in eccesso. Tale importo dovra' essere indicato al netto dei compensi spettanti al concessionario, commisurati a tale importo rettificato, e delle altre somme eventualmente trattenute ad altro titolo. Gli importi dovranno essere espressi nella stessa valuta del riversamento, mentre l'importo chiesto a rimborso dovra' in ogni caso essere espresso anche in euro.(2) Ove l'errore sia stato commesso, in tutto o in parte, Pagina 2 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Circolare del 19/04/2006 n. 16 dall'intermediario, dovra' essere allegata la seguente ulteriore documentazione: 4. richiesta di rimborso prodotta dalla banca o da Poste Italiane S.p.a. al concessionario; 5. attestazione di accredito dalla banca o dall'ufficio postale al concessionario(3); 6. prospetto contenente il calcolo dell'importo dell'accredito rettificato, al netto delle commissioni spettanti all'intermediario, commisurate a tale importo rettificato. Nel caso in cui il concessionario abbia trattenuto, in tutto o in parte, le somme riscosse, a titolo di recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (c.d. "acconto ex SAC") o fruendo di "tolleranze" accordate per l'esecuzione di rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo, all'istanza dovranno essere allegati, in copia: Q in luogo della quietanza di riversamento - o unitamente a questa, se l'importo chiesto a rimborso e' stato riversato soltanto in parte (e cioe', per la parte eccedente la compensazione) - la distinta riepilogativa mensile che dia evidenza della compensazione effettuata. Tale distinta riepilogativa dovra' essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il concessionario dovra' attestare, nelle forme previste dagli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effettuato (in tutto o in parte) il riversamento delle somme di cui chiede il rimborso, in quanto tale somma e' stata, in tutto o in parte, compensata e che, pertanto, ha presentato presso la Ragioneria Provinciale dello Stato la stessa distinta riepilogativa allegata. Relativamente a tali dichiarazioni l'ufficio provvedera' ad effettuare i controlli a campione previsti dall'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, chiedendo alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato di confermare l'avvenuta presentazione, da parte del concessionario, della distinta riepilogativa allegata all'istanza di rimborso; Q in luogo dell'allegato di cui al punto 3), un prospetto contenente il calcolo dell'importo rettificato della compensazione, quale risultante dalla correzione dell'errore che ha determinato la compensazione in eccesso. Tale importo dovra' essere indicato al netto dei compensi spettanti al concessionario, commisurati a tale importo rettificato, e delle altre somme eventualmente trattenute ad altro titolo; Q un elenco relativo alle riscossioni che hanno concorso alla compensazione effettuata, con l'indicazione, per ciascuna delega F23, del codice fiscale del contribuente e dell'importo riscosso. 2. Modalita' di gestione delle istanze e di erogazione del rimborso da parte degli uffici locali Una volta ricevuta l'istanza, il competente ufficio locale dovra' procedere alla lavorazione utilizzando l'apposita procedura automatizzata, che permette di confrontare i dati comunicati nella stessa istanza, risultanti dalla documentazione allegata, con quelli presenti a sistema, relativi ai singoli riversamenti presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, effettuati dai concessionari, nonche' ai diversi accrediti effettuati dalle banche e dagli uffici postali nei confronti degli stessi concessionari. L'inserimento e la lavorazione delle istanze devono essere effettuati utilizzando la valuta in cui e' avvenuto l'errato riversamento (o compensazione). Per quanto concerne le modalita' di utilizzo della procedura, si rinviano gli uffici locali alle istruzioni contenute nell'apposita Guida operativa, consultabile sull'Intranet, sotto la voce "Rimborsi ai concessionari da F23", presente sul menu "Assistenza", link "Riscossione". Nei casi in cui la quietanza di riversamento, allegata in copia all'istanza, non risulti presente a sistema (tale circostanza puo' verificarsi a causa dei tempi tecnici occorrenti per la trasmissione dei relativi flussi informativi dal sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato a quello dell'Agenzia delle Entrate), l'ufficio locale dovra' richiedere al concessionario di esibire l'originale della stessa, Pagina 3 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Circolare del 19/04/2006 n. 16 entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. In mancanza di tempestivo riscontro a tale richiesta, l'ufficio svolgera' un'apposita istruttoria presso la competente Ragioneria Provinciale dello Stato, al fine di accertare l'autenticita' del documento allegato in copia. Una volta verificata la spettanza del rimborso, l'ufficio provvedera' alla restituzione delle somme risultate dovute a favore del concessionario che ha prodotto l'istanza, dandone notizia allo stesso concessionario e, contestualmente, laddove l'istanza sia corredata dalla richiesta della banca o dell'ufficio postale, anche all'intermediario. In prossimita' dell'erogazione del rimborso, l'ufficio dovra' preventivamente richiedere al concessionario che ha presentato l'istanza di comprovare l'avvenuto versamento di un importo forfetario di à 25,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate sul conto di tesoreria n. 621, alla stessa intestato presso la Banca d'Italia, a copertura delle spese sostenute per la lavorazione dell'istanza. Il predetto importo di à 25,00 e' dovuto per ciascuna istanza di rimborso; tuttavia, se la stessa istanza ha ad oggetto due o piu' operazioni di riversamento del concessionario, tale importo sara' dovuto per ciascuna di queste operazioni. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi in oggetto dovranno essere utilizzate le somme stanziate sul capitolo 3866 "Restituzioni e rimborsi" iscritto nell'Unita' Previsionale 6.1.2.7 del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Modalita' di gestione delle istanze giacenti presso gli uffici Le istanze di rimborso di somme riversate in eccesso a seguito di riscossioni conseguite con il modello F23 gia' presentate alla data dell'emanazione della presente circolare a strutture, centrali e periferiche, dell'Agenzia delle Entrate non competenti, dovranno essere trasmesse, con sollecitudine, da tali strutture agli uffici locali individuati sulla base del criterio illustrato al paragrafo 1. Inoltre, i competenti uffici locali provvederanno, per ciascuna istanza in loro possesso, a richiedere al concessionario l'eventuale documentazione integrativa mancante, ovvero, laddove l'istanza sia stata a suo tempo presentata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., la presentazione di una nuova richiesta da parte del concessionario. In tal modo, anche le istanze attualmente giacenti potranno essere lavorate in conformita' alle istruzioni dettate con la presente circolare. L'Ascotributi e l'ABI sono invitate a diffondere il contenuto della presente ai propri associati. 1 E' opportuno precisare che la copia della delega non puo' in ogni caso sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la rendicontazione della stessa delega, effettuata telematicamente dalla banca o ufficio postale ovvero dal concessionario. Infatti, nel caso in cui la delega non sia stata correttamente rendicontata, la stessa non potra' risultare a sistema e, pertanto, l'istanza di rimborso sara' rigettata. Successivamente, previa trasmissione del regolare flusso informativo relativo alla delega, potra' essere presentata una nuova istanza di rimborso. 2 Nei casi in cui l'errato riversamento riguardi somme che, ancorche' riferite ad un solo codice tributo, sono state imputate a due o piu' capi, capitoli o articoli del bilancio dello Stato, oppure sono state ripartite tra Erario e Regione Siciliana, il prospetto dovra' contenere il dettaglio del riversamento, con l'indicazione, rispettivamente, dei singoli importi riversati su ciascun capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato ovvero di quelli riversati all'Erario e, distintamente, alla Regione Siciliana. 3 E' opportuno precisare che tale attestazione non puo' in ogni caso sostituire, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, la rendicontazione dell'operazione di accredito effettuata telematicamente dalla banca o ufficio postale al concessionario. Infatti, nel caso in cui l'accredito non sia stato correttamente rendicontato, l'operazione non risultera' presente nella banca dati della procedura, e, pertanto, l'istanza di rimborso dovra' essere rigettata. Successivamente, previa trasmissione Pagina 4 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Circolare del 19/04/2006 n. 16 del regolare flusso informativo relativo all'accredito, potra' essere presentata una nuova istanza di rimborso. Pagina 5

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare 301755/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La circolare 301755/2014 è il riferimento normativo per concessionari della riscossione, banche e uffici postali che necessitano di rimborsi per eccesso di riversamento con modello F23. Commercialisti e responsabili amministrativi delle società concessionarie la consultano per comprendere le procedure di rimborso, la classificazione degli errori di riscossione, la documentazione richiesta e i tempi di erogazione. È essenziale per chi gestisce il rapporto con l'Agenzia delle Entrate in materia di restituzione di somme versate in eccesso e compensazioni errate.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Circolare

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… 199/2025 Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui red… 9680913/2014 Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese … 192/2024 Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bilancio 2025… 207/2024 Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/28… 180/2024 Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024 8410827/2024
Vedi tutti i Circolare →