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Circolare 300575/2009

Documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta di cui agli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009

Pubblicato: 10/12/2009 In vigore dal: 10/12/2009 Documento ufficiale

Quali informazioni devono contenere gli scontrini fiscali per l'acquisto di medicinali al fine di beneficiare della detrazione e deduzione d'imposta?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 40/E del 2009 disciplina i requisiti che gli scontrini fiscali devono rispettare per consentire ai contribuenti di detrarre o dedurre le spese sostenute per l'acquisto di farmaci. Inizialmente la normativa richiedeva l'indicazione della denominazione commerciale del medicinale, ma il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che questa pratica comportava una lesione della riservatezza dei cittadini, in quanto rivelava informazioni sensibili sulla loro salute e sulle patologie di cui soffrono.

Per contemperare la tutela della privacy con l'interesse pubblico a contrastare deduzioni e detrazioni indebite, il Garante ha disposto che la qualità del prodotto sia identificata attraverso il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), leggibile mediante codice a barre, anziché mediante il nome del farmaco in chiaro. Questo sistema consente comunque una verifica trasparente dell'importo pagato per ciascun medicinale senza esporre dati sensibili sulla salute.

Gli scontrini devono quindi contenere: la natura e quantità dei medicinali, il codice alfanumerico AIC riportato sulla confezione, e il codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2009 erano accettati anche gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con il nome del farmaco), mentre dal 1° gennaio 2010 le farmacie e i rivenditori dovevano adeguarsi alle nuove modalità.

Questa disposizione rappresenta un equilibrio tra diritti fondamentali e esigenze amministrative: i contribuenti mantengono la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie, ma senza dover esporre informazioni delicate sulla propria salute a terzi (Caf, commercialisti, uffici delle entrate).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta di cui agli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009

Testo normativo

CIRCOLARE N. 40/E Roma, 30 luglio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta di cui agli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009. Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha emesso un Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di medicinali con il quale ha disposto che l’Agenzia delle Entrate deve fornire “indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati”. Per quanto concerne gli aspetti operativi, il Provvedimento prevede, altresì, che i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010. La scrivente fa presente, in via preliminare, che la normativa fiscale vigente in materia, recata dagli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, come modificati dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede espressamente che il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie 2 relative all’acquisto di medicinali, spetta a condizione che dette spese siano certificate “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. In relazione al soddisfacimento dei predetti requisiti informativi, la scrivente, con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, ha precisato che, per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”, mentre, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, tale requisito risulta soddisfatto qualora il documento di spesa rechi la denominazione del farmaco acquistato. In merito alle indicazioni sulla qualità del prodotto sono pervenute al Garante numerose segnalazioni volte ad evidenziare che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti. Il Garante, accogliendo le suddette segnalazioni, ha rilevato che all’atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale, “oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie”. Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali, il Garante, con il Provvedimento in esame, ha quindi disposto che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco. Ad avviso del Garante, infatti, “l’univoca individuazione “codificata” della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente,…, di 3 rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino al fine della verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco acquistato. Pertanto per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.” Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere: -natura e quantità dei medicinali acquistati; -codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale; -codice fiscale del destinatario dei medicinali. Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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La detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito per spese sanitarie sono disciplinate dagli articoli 10 e 15 del Tuir, e richiedono documentazione idonea come fatture o scontrini fiscali. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che gli scontrini per medicinali contengano il codice AIC, la natura e quantità dei farmaci, e il codice fiscale del destinatario, in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla certificazione della spesa sanitaria.

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