Circolare In vigore Contabilità

Circolare 300546/2014

Archivio dei rapporti finanziari

Pubblicato: 28/01/2016 In vigore dal: 28/01/2016 Documento ufficiale

Quali informazioni deve comunicare un operatore finanziario all'Archivio dei rapporti finanziari e quali sono gli obblighi di segnalazione?

Spiegato da FiscoAI
L'Archivio dei rapporti finanziari è una sezione dell'Anagrafe tributaria dove confluiscono le comunicazioni obbligatorie di banche e intermediari finanziari. Gli operatori devono segnalare tre categorie di informazioni: i rapporti continuativi (conti correnti, depositi titoli, carte di credito), le operazioni extra-conto (operazioni per cassa non riconducibili a un rapporto continuativo, come incasso assegni o cambio valuta), e i dati dei soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi (procuratori, delegati, rappresentanti legali). L'obbligo riguarda tutti i rapporti e le operazioni dal 1° gennaio 2005 in poi, anche se successivamente cessati. Per le operazioni extra-conto del 2005, la comunicazione ha riguardato solo quelle superiori a 12.500 euro; dal 2008 in poi tutte le operazioni devono essere comunicate, con esclusione dei versamenti tramite bollettino postale sotto 1.500 euro. Le comunicazioni devono contenere i dati identificativi completi, incluso il codice fiscale, e vengono effettuate mensilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo. L'Archivio consente all'Agenzia delle Entrate di inviare richieste di informazioni telematiche agli intermediari con cui il contribuente ha effettivamente intrattenuto rapporti, rendendo più efficaci le indagini finanziarie e i controlli sul monitoraggio fiscale per attività estere.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Archivio dei rapporti finanziari

Testo normativo

CIRCOLARE N. 42/E Direzione Centrale Accertamento Roma, 24 settembre 2009 OGGETTO: Archivio dei rapporti finanziari. 2 Indice 1. Premessa 2. Rapporti continuativi 3. Operazioni extra-conto 4. Informazioni relative a soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi 5. Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti 3 1. Premessa Le indagini finanziarie costituiscono uno strumento istruttorio la cui efficacia è stata significativamente implementata dalla recente entrata in funzione dell’Archivio dei rapporti finanziari (in seguito “Archivio”). Con la presente circolare si forniscono elementi utili al corretto utilizzo ai fini dell’attività di controllo. L’Archivio costituisce una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria nella quale confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti, a norma dell’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, tutti gli operatori finanziari. Tali comunicazioni riguardano, innanzitutto, l’esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti con la clientela, e vengono effettuate con le modalità ed entro i termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2007), il quale definisce anche i requisiti di sicurezza per la trasmissione e per la consultazione dei dati inseriti nell’Archivio. Specifiche istruzioni ai fini delle comunicazioni in parola sono state inoltre fornite dalla circolare n. 18/E del 4 aprile 2007. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, formano oggetto di comunicazione all’Archivio i dati relativi ai rapporti esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1° gennaio 2005. Si rammenta che gli obblighi di comunicazione in parola sono stati considerevolmente implementati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. L’articolo 63 del 4 decreto ha in specie modificato il citato sesto comma dell’articolo 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, inserendo: • all’ultimo periodo, dopo le parole “l'esistenza dei rapporti” le seguenti “e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo”; • in fine del predetto periodo, dopo le parole “dati anagrafici dei titolari” le seguenti “e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”. A seguito delle citate integrazioni, oltre a quanto precedentemente stabilito, gli operatori finanziari sono stati pertanto obbligati a comunicare anche l’esistenza: • di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (in seguito “operazioni extra-conto”); • di rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto. In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che effettuano le predette operazioni o intrattengono i menzionati altri rapporti. Alla modifica normativa è stata data attuazione con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008 (pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 05 marzo 2008), integrativo del già citato provvedimento del 19 gennaio 2007. Secondo quanto disposto dal provvedimento integrativo: • le comunicazioni relative alla esistenza delle operazioni extra-conto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, così come 5 quelle riguardanti gli altri rapporti, ancorché cessati, intrattenuti nello stesso periodo, dovevano essere effettuate entro il 30 giugno 2008; • le comunicazioni relative alla esistenza delle operazioni extra-conto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2008, così come quelle riguardanti gli altri rapporti, ancorché cessati, costituiti nello stesso periodo, dovevano essere effettuate entro il 31 luglio 2008; • a far corso dal 1° luglio 2008, le comunicazioni relative sia alla esistenza di operazioni extra-conto che di altri rapporti costituiti, in ciascun mese solare, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo. A data attuale, pertanto, a fronte del regolare adempimento degli obblighi comunicativi, l’Archivio contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di terzi (si tenga presente che l’aggiornamento viene reso ordinariamente disponibile, dal punto di vista informatico, entro il secondo mese successivo a quello in cui i dati vengono trasmessi dagli operatori). Integrata con i dati relativi alle operazioni extra-conto ed ai rapporti diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni extra-conto, la base informativa dell’Archivio risulta ora allineata con l’ambito oggettivo dei dati acquisibili mediante le indagini finanziarie, così come individuato dalla circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 (Cap. 2). Per le indagini relative agli anni dal 2005 in avanti si rende, pertanto, possibile inviare telematicamente le richieste di informazioni a tutti gli operatori con i quali, in base alle risultanze dell’Archivio, il contribuente risulta certamente avere intrattenuto rapporti o compiuto operazioni. Qualora le indagini finanziarie riguardino annualità precedenti a quella 2005 occorrerà, invece, effettuare valutazioni specifiche, considerando sempre 6 l’opportunità di estendere le richieste ad operatori finanziari ulteriori e diversi rispetto a quelli che, sulla base delle informazioni presenti nell’Archivio, risultano avere intrattenuto rapporti o compiuto operazioni con il contribuente dal 2005 in avanti. 2. Rapporti continuativi Per quanto concerne i rapporti continuativi oggetto delle comunicazioni degli operatori finanziari, si fa rinvio a quanto chiarito dalla già citata circolare n. 18/E del 2007. È comunque opportuno ricordare che oggetto della comunicazione sono tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente. L’elenco di tali rapporti è ora riportato nella tabella allegato 1 al citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008. L’Archivio contiene, per ciascun rapporto continuativo oggetto di comunicazione, le informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale del titolare, la denominazione dell’operatore finanziario con il quale il nominativo indagato intrattiene il rapporto. 3. Operazioni extra-conto La norma in commento ha introdotto un obbligo ulteriore al fine di rendere conoscibili all’Amministrazione tutte le tipologie di operazioni finanziarie a prescindere dalla riconducibilità o meno ad un rapporto continuativo. 7 Si richiama l’attenzione degli uffici sulla possibile significatività di tali operazioni ai fini del controllo. Le operazioni extra-conto rappresentano infatti una categoria multiforme di operazioni che hanno come comune denominatore quello di non essere effettuate nell’ambito di un rapporto continuativo e, quindi, di non essere ad esso riconducibili. Riprendendo una definizione contenuta nella circolare n. 32/E del 2006, sono tipicamente considerate extra-conto le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell’accezione bancaria, allo “sportello”, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto. Prendendo spunto dalle tipologie di operazioni presenti nella Tabella allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005 (concernente le modalità telematiche per l’esecuzione delle indagini finanziarie), può trattarsi di quelle classificate con i codici: • 50 - pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate; • 80 – acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto. Possono, peraltro, risultare effettuate per cassa anche operazioni individuate con altri codici della medesima Tabella, quali ad esempio: • 13 – addebito per estinzione assegno e assegni vidimati; • 28 – acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere; • 48 – bonifico a vostro favore; • ZL – bonifico sull’estero; • ZS – erogazione prestiti personali e finanziamenti; • C0/ C9 – vendita/acquisto d’oro e metalli preziosi; 8 • AA – servizio eurogiro e moneygram. Va ricordato che l’obbligo di comunicazione delle operazioni extra-conto poste in essere nel corso del 2005, in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, comma 14-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha riguardato esclusivamente quelle che l’operatore finanziario era tenuto a registrare nell’Archivio Unico Antiriciclaggio (si tratta, quindi, delle sole operazioni di ammontare superiore a 12.500 euro). Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni di versamento “…effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro” (per l’espressa previsione dell’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973). È importante tenere presente che il provvedimento direttoriale del 29 febbraio 2009 ha stabilito che l’esistenza delle operazioni extra-conto deve essere comunicata una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta. Tale statuizione, volta a semplificare l’adempimento dell’obbligo in parola, è comunque coerente con la finalità eminentemente segnaletica dell’Archivio circa l’esistenza di informazioni potenzialmente utili alle indagini finanziarie (nella specie rappresentate dalle operazioni extra-conto, indipendentemente dalla loro numerosità) normalmente riferite all’arco temporale dell’anno solare. Questa finalità rileva particolarmente nel caso in cui il contribuente sottoposto a controllo abbia posto in essere una molteplicità di operazioni extra-conto, di ammontare significativo, presso un operatore con il quale non intrattenga alcun rapporto continuativo (situazione da ritenere, in genere, ad alto rischio dal punto di vista fiscale, in quanto potrebbe sottendere manovre volte ad impedire la individuazione di imponibili sottratti a tassazione). La circostanza che le operazioni della specie vengano rilevate in Archivio negli anzidetti termini impone che, in sede di indagini finanziarie, venga sempre inviata all’intermediario la richiesta di fornire informazioni su tutte le 9 operazioni extra-conto esistenti nel periodo d’imposta oggetto dell’attività di controllo (eventualmente limitata, in prima battuta, ad un mero elenco, ovviamente corredato dalle informazioni previste dal tracciato XML, con evidenziazione degli importi, sulla base del quale valutare l’opportunità di acquisizioni documentali specifiche solo laddove sostanzialmente utili all’attività di controllo). 4. Informazioni relative a soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi Oltre alle informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni extra-conto, di cui si è detto, all’Archivio affluiscono anche quelle concernenti i soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi. In tale ambito occupano uno spazio rilevante le procure e le deleghe ad operare, in nome o per conto del titolare, nell’ambito dei rapporti continuativi o ad effettuare le operazioni extra-conto. L’esistenza della procura o delega ad operare in nome o per conto di altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, forma quindi oggetto di specifica, autonoma comunicazione, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, del procuratore o delegato. Ciò vale, come già evidenziato, anche per le operazioni extra-conto, nell’ipotesi in cui le stesse vengano poste in essere da un soggetto a ciò delegato e, in tal caso, l’operazione forma oggetto di comunicazione anche con riferimento al soggetto nel cui interesse l’operazione viene eseguita, nel presupposto che in tale caso il rapporto con l’operatore finanziario riguardi l’effettivo interessato alla transazione (e non il solo delegato). È il caso, peraltro nella prassi dei controlli fiscali frequentemente riscontrato, di imprenditori o professionisti che si avvalgono di personale dipendente o fiduciario (ad es. familiari) per monetizzare titoli di credito (tipicamente assegni bancari o circolari) mediante operazioni extra-conto poste in 10 essere anche presso operatori finanziari con i quali non intrattengono rapporti continuativi. Si ritiene peraltro che, onde semplificare l’adempimento in parola, sia ammissibile l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle procure e deleghe riguardanti i mandatari delle persone giuridiche per i quali le informazione sul sottostante rapporto risultino già in possesso della Amministrazione Finanziaria o, comunque, siano altrimenti acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, come nei casi che seguono: • rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche; • tutore, curatore e amministratore di sostegno delle persone fisiche; • esercente la potestà genitoriale di minori di età; • esecutore testamentario. Con riferimento a tali soggetti, resta peraltro fermo l’obbligo di rilevazione e di tenuta in evidenza dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, e di comunicazione degli stessi in sede di indagini finanziarie. Va inoltre evidenziato che, per le procure e le deleghe ad operare sui rapporti continuativi, forma oggetto di comunicazione sia l’intervenuto conferimento da parte del titolare del rapporto sia la successiva, eventuale revoca. Per le deleghe occasionali relative ad operazioni extra-conto va altresì ricordato che: • le comunicazioni all’Archivio devono evidenziare l’esistenza della delega ed i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del delegante (posto che quelli relativi alla operazione formano già oggetto di autonoma comunicazione riferita al delegato); • vale anche per esse la regola della comunicazione una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione della prima delega del genere intervenuta. 11 5. Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti Si evidenzia, da ultimo, che i dati presenti nell’Archivio possono assumere rilevanza anche ai fini delle indagini finanziarie da attivare per individuare l’eventuale esistenza di attività detenute all’estero in violazione delle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227). Nell’Archivio devono infatti risultare censiti, a seguito delle comunicazioni imposte dall’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973, anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia. Si tratta, in specie, di qualsiasi articolazione estera che gestisca servizi collaterali o funzionali all’attività delle dette banche o intermediari residenti senza una propria autonomia giuridica. È il caso, ad esempio, dei rapporti intrattenuti con la clientela dalle filiali estere delle banche italiane, i quali formano oggetto dell’obbligo di comunicazione alla stessa stregua di quelli intrattenuti dalle filiali italiane.

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