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Circolare 299856/2014

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante

Pubblicato: 27/07/2011 In vigore dal: 27/07/2011 Documento ufficiale

Come viene trattato fiscalmente il diritto di rivalsa delle compagnie di assicurazione nei confronti degli agenti subentranti per le indennità di cessazione?

Spiegato da FiscoAI
La circolare chiarisce il trattamento fiscale della "rivalsa degli agenti", un meccanismo attraverso il quale le compagnie di assicurazione recuperano dagli agenti subentranti l'indennità pagata agli agenti cessati. Secondo la normativa ISVAP, le indennità soggette a rivalsa devono essere contabilizzate in voci patrimoniali dello Stato Patrimoniale (come "Attività diverse" o "Crediti verso intermediari"), non a conto economico. Dal punto di vista fiscale, applicando il principio di derivazione del reddito dal bilancio (articolo 83 TUIR), queste indennità non costituiscono proventi imponibili né costi deducibili, poiché rimangono elementi patrimoniali. Solo la parte di indennità che non è soggetta a rivalsa e rimane a carico della compagnia deve essere imputata a conto economico e rileva fiscalmente come costo. Questo significa che le compagnie non possono dedurre fiscalmente le indennità che verranno recuperate dagli agenti subentranti, ma possono dedurre solo la quota eccedente quella soggetta a rivalsa.

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Riferimento normativo

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante

Testo normativo

CIRCOLARE N.35/E Roma, 27 luglio 2011 Direzione Centrale Normativa ______________ OGGETTO: Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante - A seguito delle richieste di parere pervenute a questa amministrazione, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale della cd. “rivalsa degli agenti” operata dalle compagnie di assicurazione sugli agenti che subentrano ad altri nel rapporto di agenzia. In particolare, l’istituto in questione riconosce all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato. Va preliminarmente evidenziato come - in conformità al generale principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio, contenuto nell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - il trattamento fiscale della fattispecie in esame non possa prescindere dalla corretta contabilizzazione della relativa operazione. Sul punto, con nota n. 32-09-000107 del 23 luglio 2009, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha evidenziato che “la modalità di contabilizzazione stabilita dalla normativa settoriale vigente prevede l’imputazione delle indennità soggette a rivalsa esclusivamente a conti di natura patrimoniale”. In particolare, sulla base del Piano dei conti delle imprese di assicurazione approvato con Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 (ora Allegato 9 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) è previsto che: 2 - le indennità pagate agli agenti cessati - non ancora addebitate per rivalsa all’agente subentrante - vengono imputate alla voce F.IV.2 “Attività diverse” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, purché presentino la possibilità di effettivo realizzo attraverso la predetta rivalsa. La parte degli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti di agenzia non soggetta a rivalsa costituisce un costo e, pertanto, va rilevata nelle voci I.7.e) o II.8.e) “Altre spese di amministrazione” del Conto economico; - una volta subentrato il nuovo agente, il credito vantato nei confronti dello stesso, per rivalsa delle indennità corrisposte all’agente cessato, deve essere rilevato nella voce E.I.2 “Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti degli intermediari” dell’Attivo dello Stato patrimoniale della menzionata attività. Sulla base delle raccomandazioni dell’ISVAP, l’indennità erogate dalle compagnie di assicurazione agli agenti uscenti, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo alle stesse corrisposto da parte degli agenti subentranti, oggetto di rivalsa, hanno contabilmente natura patrimoniale e, pertanto, non transitano a conto economico. Solo nel caso in cui le somme erogate come indennità da corrispondere agli agenti cessati e le somme oggetto di rivalsa nei confronti degli agenti subentranti non si dovessero bilanciare, le imprese dovranno imputare a conto economico esclusivamente la quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa, che costituisce, dunque, l’eventuale costo da rilevare. Tanto premesso, il già citato principio di derivazione del reddito d’impresa dal risultato di esercizio contenuto nell’articolo 83 del TUIR impone che ai fini fiscali si debba dunque assumere la contabilizzazione prevista dalle richiamate indicazioni dell’ISVAP, secondo cui, come già evidenziato, le indennità soggette a rivalsa sono imputate esclusivamente a conti di natura patrimoniale. Lo stesso articolo 83 del TUIR, inoltre, obbliga il contribuente a 3 rettificare il risultato contabile mediante opportune variazioni (in aumento e/o in diminuzione) nelle ipotesi in cui, con riguardo a specifiche fattispecie, il legislatore fiscale abbia previsto un differente trattamento. Con riferimento alla rappresentazione contabile della “rivalsa degli agenti”, la disciplina fiscale di riferimento non contiene alcuna norma che imponga di rettificare il dato di bilancio, né emergono altri elementi di valutazione che possano portare a disattendere le modalità di contabilizzazione imposta dall’ISVAP. Ne consegue che gli elementi patrimoniali ed i componenti di reddito devono essere assunti ai fini tributari così come correttamente rappresentati in bilancio. A conferma di tale ultima considerazione (che comporta la non imponibilità quali proventi e la loro non deducibilità quali costi delle indennità in esame), si fa presente che nella risoluzione n. 168/E del 25 novembre 2005 è stato precisato, seppur ad altri fini, che in virtù del diritto di rivalsa contrattualmente previsto dall’articolo 37 dell’Accordo (nazionale agenti) ed esercitabile nei confronti dell’agente subentrante, l’impresa di assicurazione imputa a conto economico esclusivamente le quote di indennità di cessazione del rapporto che rimarranno a suo carico. Dal momento che gli importi per i quali può essere esercitato il diritto di rivalsa non rilevano quali componenti di reddito dal punto di vista civilistico, non si pone alcuna questione in ordine alla rilevanza reddituale degli stessi sul piano fiscale. Tutto ciò premesso, ai fini della corretta modalità di determinazione del reddito delle compagnie di assicurazione, si ritiene che la rilevazione contabile delle indennità - per la parte soggetta a rivalsa - in voci dello Stato patrimoniale assume medesima evidenza anche ai fini fiscali; parimenti, la parte di indennità eventualmente non soggetta a rivalsa (i.e. trattasi della quota che rimarrà a carico della stessa compagnia di assicurazione), risultando imputata a conto economico, rileverà (anche fiscalmente) sul piano reddituale. ******* 4 Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente Circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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Il trattamento fiscale della rivalsa degli agenti si basa sul principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato di esercizio (articolo 83 TUIR) e sulla corretta contabilizzazione secondo le norme ISVAP. Commercialisti e imprese di assicurazione devono distinguere tra componenti patrimoniali (non rilevanti fiscalmente) e componenti di reddito (deducibili), applicando variazioni in bilancio solo per le quote di indennità non soggette a rivalsa.

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