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Circolare 298937/2014

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014

Pubblicato: 06/05/2014 In vigore dal: 06/05/2014 Documento ufficiale

Quali sono i termini e gli adempimenti che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare per accedere al beneficio del cinque per mille nell'esercizio finanziario 2014?

Spiegato da FiscoAI
La circolare 298937/2014 disciplina le modalità di accesso al contributo del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno 2014, confermando le regole già vigenti negli anni precedenti. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare due documenti fondamentali: una domanda di iscrizione telematica entro il 7 maggio 2014 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 30 giugno 2014, allegando copia del documento di identità del rappresentante legale. La domanda di iscrizione va trasmessa all'Agenzia delle entrate (per gli enti di volontariato) o al CONI territorialmente competente (per le associazioni sportive), esclusivamente per via telematica da soggetti abilitati o tramite intermediari autorizzati. È prevista anche la possibilità di correggere errori di iscrizione entro il 20 maggio 2014 presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Per chi non rispetta i termini ordinari, esiste una procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2014, ma con il versamento di una sanzione di 258 euro tramite modello F24 con codice tributo 8115.

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Riferimento normativo

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014

Testo normativo

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2 Associazioni sportive dilettantistiche 1.3 Correzione degli errori di iscrizione 1.4 Regolarizzazione delle domande 1.5 Tabella di sintesi 2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio 2.2. Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE CIRCOLARI E RISOLUZIONI 3 PREMESSA L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio. Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari e alle modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille alla circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 nonché alla normativa e prassi elencata in calce alla presente circolare. La presente circolare fornisce una sintesi dei termini degli adempimenti ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Vengono, inoltre, segnalate alcune novità in materia di pubblicazione degli elenchi. 1. ADEMPIMENTI Ai fini dell’ammissione al contributo del cinque per mille, gli enti sopra menzionati devono presentare la domanda d’iscrizione e, successivamente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive si confermano i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 6/E del 2013. 4 Di seguito si riportano i termini di scadenza per l’anno finanziario 2014. 1.1 Enti del volontariato Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni. Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2014. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione. 1.2 Associazioni sportive dilettantistiche Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni. Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 5 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2014. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione. 1.3 Correzione degli errori di iscrizione Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono, entro il 20 maggio 2014, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA. 1.4 Regolarizzazione delle domande Resta immutata anche per l’esercizio 2014 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio. In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti. 6 In particolare, possono regolarizzare la propria posizione: - i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti; - i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti; - i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione. 1.5 Tabella di sintesi 21 marzo 2014 Apertura della procedura di iscrizione Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da 7 maggio 2014 parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle entrate 20 maggio 2014 per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle 30 giugno 2014 entrate da parte degli enti del volontariato e al Coni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o 30 settembre 2014 delle successive integrazioni documentali 7 2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio L’Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2014, sul proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie: (cid:1) elenco degli enti del volontariato; (cid:1) elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università; (cid:1) elenco degli enti della ricerca sanitaria; (cid:1) elenco delle associazioni sportive dilettantistiche. Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate, entro il 26 maggio 2014, pubblica l’elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione, trasmesse entro il 20 maggio 2014, dal rappresentante legale o da un suo delegato. 2.2 Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio Al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna amministrazione competente, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. L’Agenzia delle entrate, inoltre, procede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che hanno fruito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del citato decreto-legge n. 16 del 2012. Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del contributo, a partire dalla pubblicazione relativa all’esercizio finanziario 2012, 8 gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio conterranno anche le informazioni, relative alla denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune. Sempre a decorrere dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al beneficio relativi all’esercizio finanziario 2012, l’Agenzia delle entrate procederà alla pubblicazione di ulteriori elenchi contenenti dati aggregati. In particolare, per consentire una maggiore trasparenza delle informazioni relative alle scelte e agli importi attribuiti agli enti destinatari del contributo del cinque per mille, si procederà alla pubblicazione dell’elenco degli enti destinatari del contributo presenti in differenti categorie di beneficiari con l’indicazione, per ciascun ente, dei dati delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, al fine di rendere noti i contributi concessi anche in forma aggregata. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE Articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che ha confermato per l’esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha stabilito che possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione pari a 258 euro. 9 Articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito tra le finalità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 che ha stabilito le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, relativamente alla disposizione dell’articolo 3, secondo la quale i termini di presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, che disciplina le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, recante modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al cinque per mille dell’Irpef. CIRCOLARI E RISOLUZIONI Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 10 2013, con particolare riferimento agli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio finanziario. Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2011. Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute. Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 con la quale, tra l’altro, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive. Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 con la quale, tra l’altro, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di esclusione dal beneficio. Risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 con la quale è stato istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 della sanzione prevista per la regolarizzazione di eventuali ritardi o omissioni relativi alla presentazione della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva. Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Economica e Finanziaria accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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Il cinque per mille IRPEF è uno strumento di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di iscrizione, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le sanzioni per regolarizzazione tardiva e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al beneficio, nonché le categorie di beneficiari (enti di volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche).

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