Quali prestazioni d'opera rese dall'associato in partecipazione sono escluse dall'IVA secondo la Circolare 4/E del 2008?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 4/E chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni di lavoro fornite da un associato in partecipazione (chi apporta solo lavoro a una società). La norma principale è l'articolo 5, comma 2-bis del D.L. 282/2002, che esclude dall'IVA le prestazioni d'opera dell'associato che non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo. Questo significa che se una persona partecipa a un'associazione apportando solo il proprio lavoro e non svolge altre professioni autonome, il compenso che riceve non è soggetto a IVA.
Un aspetto cruciale della circolare riguarda l'applicazione retroattiva della norma. Inizialmente c'era incertezza se la regola valesse solo dal 23 febbraio 2003 (data di entrata in vigore) o anche per le prestazioni precedenti. L'Agenzia delle Entrate, seguendo il parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che la norma si applica anche alle operazioni effettuate prima del 2003, perché rispecchia il principio già presente nella direttiva comunitaria europea.
La decisione si basa sul riconoscimento di "elementi di subordinazione" nel rapporto di associazione in partecipazione: poiché l'associato non agisce in modo completamente indipendente, la prestazione non è considerata attività autonoma soggetta a IVA. L'Agenzia ha quindi invitato gli uffici a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare le posizioni che avevano assoggettato a IVA queste prestazioni nel passato.
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Riferimento normativo
IVA – Rilevanza IVA delle prestazioni d'opera rese dall’associato in partecipazione. Art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 282 del 2002
Testo normativo
CIRCOLARE N. 4/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 gennaio 2008
OGGETTO: IVA – Rilevanza IVA delle prestazioni d’opera rese dall’associato
in partecipazione. Art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 282 del 2002.
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in merito al
corretto trattamento IVA applicabile alle prestazioni d’opera rese dall’associato
in partecipazione che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro
autonomo.
La problematica concerne, in particolare, le prestazioni effettuate
anteriormente al 23 febbraio 2003, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 2-
bis), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla legge di
conversione n. 27 del 21 febbraio 2003, che ha disciplinato la materia.
Si fa presente al riguardo che l’amministrazione finanziaria, prima
dell’introduzione della predetta norma, attraverso vari documenti di prassi (da
ultimo con la ris. n. 168 del 2000 e ris. n. 252 del 2002) aveva ritenuto che le
prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione fossero rilevanti ai fini
IVA se effettuate a titolo oneroso, con carattere di abitualità e non in via
meramente occasionale.
L’art. 5, comma 2-bis), del richiamato decreto legge è intervenuto
direttamente sul secondo comma dell’art. 5, DPR n. 633 del 1972, disponendo
l’esclusione dall’ambito di applicazione del tributo delle prestazioni rese
dall’associato d’opera che non esercita per professione abituale altre attività di
lavoro autonomo.
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In virtù della previsione normativa introdotta risulta disciplinato con
chiarezza il trattamento IVA applicabile alla fattispecie in esame per quanto
concerne le prestazioni effettuate dal 23 febbraio 2003 in poi.
Dubbi circa l’assoggettabilità o meno a IVA del compenso derivante dal
contratto di associazione in partecipazione, con apporto di solo lavoro,
permanevano invece per le prestazioni effettuate anteriormente all’entrata in
vigore del richiamato art. 5, comma 2-bis), del decreto legge n. 282 del 2002.
In proposito occorre sottolineare che né dalla lettera della norma in
discorso, né dai relativi lavori parlamentari, risultavano elementi tali da rendere
palese la valenza interpretativa, e quindi retroattiva, della norma.
Sulla specifica questione, concernente la valenza interpretativa ovvero
innovativa della norma, è stato chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello
Stato, la quale, con ampie argomentazioni, ha espresso il parere che l’art. 5,
comma 2 bis), del decreto legge n. 282 del 2002, si applica anche alle operazioni
effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Invero, concordando con il parere dell’organo legale, l’art. 5, comma 2
bis), deve leggersi correttamente in coerenza con l’art. 4.4 della sesta direttiva
comunitaria n.77/388 (ora art. 10 della direttiva n. 112/2006/CE) che “nel
riferirsi espressamente alle prestazioni di lavoro dell’associato d’opera ha inteso
chiaramente riconoscere nel relativo rapporto, … l’esistenza nello stesso di
“elementi di subordinazione” in presenza dei quali la disposizione comunitaria
esclude che la prestazione possa considerarsi resa “in modo indipendente (con
la conseguente soggettività IVA del prestatore): ma proprio perché il necessario
quadro di riferimento nel quale deve intendersi che abbia operato il legislatore
italiano del 2003 è costituito dalla preesistente e tuttora vigente ricordata
disposizione comunitaria, sembra logicamente da escludere che al medesimo art.
5 comma 2 bis), possa attribuirsi natura innovativa – con conseguente sua
applicabilità solo alle operazioni effettuate successivamente alla sua entrata in
vigore, dovendo al contrario ritenersi per chiarito che anche per il passato le
prestazioni di lavoro dell’associato in partecipazione sono escluse dal campo di
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applicazione dell’imposta (salvo che non siano rese da soggetto esercente altra
attività di lavoro autonomo)”.
La scrivente, pertanto, sulla base degli argomenti come sopra riportati,
ritiene opportuno adeguare le proprie posizioni interpretative, riconoscendo
l’irrilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni d’opera derivanti dal contratto di
associazione in partecipazione anche con riferimento alle operazioni effettuate
anteriormente l’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis), del decreto legge n. 282
del 2002.
Tanto premesso, si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare, caso per
caso, le controversie pendenti in materia di rilevanza ai fini IVA delle prestazioni
d’opera rese dall’associato in partecipazione, ed a provvedere all’eventuale
abbandono secondo le modalità di rito.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.
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La Circolare 4/E riguarda l'esclusione IVA per le prestazioni di lavoro dell'associato in partecipazione, applicando i principi della sesta direttiva comunitaria e dell'articolo 5 del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono contratti di associazione in partecipazione, verificando se l'associato esercita altre attività autonome, per determinare correttamente la base imponibile e la soggettività IVA del compenso.
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