Circolare In vigore IVA

Circolare 282/2002

IVA – Rilevanza IVA delle prestazioni d'opera rese dall’associato in partecipazione. Art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 282 del 2002

Pubblicato: 23/01/2008 In vigore dal: 23/01/2008 Documento ufficiale

Quali prestazioni d'opera rese dall'associato in partecipazione sono escluse dall'IVA secondo la Circolare 4/E del 2008?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 4/E chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni di lavoro fornite da un associato in partecipazione (chi apporta solo lavoro a una società). La norma principale è l'articolo 5, comma 2-bis del D.L. 282/2002, che esclude dall'IVA le prestazioni d'opera dell'associato che non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo. Questo significa che se una persona partecipa a un'associazione apportando solo il proprio lavoro e non svolge altre professioni autonome, il compenso che riceve non è soggetto a IVA.

Un aspetto cruciale della circolare riguarda l'applicazione retroattiva della norma. Inizialmente c'era incertezza se la regola valesse solo dal 23 febbraio 2003 (data di entrata in vigore) o anche per le prestazioni precedenti. L'Agenzia delle Entrate, seguendo il parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che la norma si applica anche alle operazioni effettuate prima del 2003, perché rispecchia il principio già presente nella direttiva comunitaria europea.

La decisione si basa sul riconoscimento di "elementi di subordinazione" nel rapporto di associazione in partecipazione: poiché l'associato non agisce in modo completamente indipendente, la prestazione non è considerata attività autonoma soggetta a IVA. L'Agenzia ha quindi invitato gli uffici a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare le posizioni che avevano assoggettato a IVA queste prestazioni nel passato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

IVA – Rilevanza IVA delle prestazioni d'opera rese dall’associato in partecipazione. Art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 282 del 2002

Testo normativo

CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 gennaio 2008 OGGETTO: IVA – Rilevanza IVA delle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione. Art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 282 del 2002. Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA applicabile alle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. La problematica concerne, in particolare, le prestazioni effettuate anteriormente al 23 febbraio 2003, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 2- bis), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 21 febbraio 2003, che ha disciplinato la materia. Si fa presente al riguardo che l’amministrazione finanziaria, prima dell’introduzione della predetta norma, attraverso vari documenti di prassi (da ultimo con la ris. n. 168 del 2000 e ris. n. 252 del 2002) aveva ritenuto che le prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione fossero rilevanti ai fini IVA se effettuate a titolo oneroso, con carattere di abitualità e non in via meramente occasionale. L’art. 5, comma 2-bis), del richiamato decreto legge è intervenuto direttamente sul secondo comma dell’art. 5, DPR n. 633 del 1972, disponendo l’esclusione dall’ambito di applicazione del tributo delle prestazioni rese dall’associato d’opera che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. 2 In virtù della previsione normativa introdotta risulta disciplinato con chiarezza il trattamento IVA applicabile alla fattispecie in esame per quanto concerne le prestazioni effettuate dal 23 febbraio 2003 in poi. Dubbi circa l’assoggettabilità o meno a IVA del compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione, con apporto di solo lavoro, permanevano invece per le prestazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del richiamato art. 5, comma 2-bis), del decreto legge n. 282 del 2002. In proposito occorre sottolineare che né dalla lettera della norma in discorso, né dai relativi lavori parlamentari, risultavano elementi tali da rendere palese la valenza interpretativa, e quindi retroattiva, della norma. Sulla specifica questione, concernente la valenza interpretativa ovvero innovativa della norma, è stato chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale, con ampie argomentazioni, ha espresso il parere che l’art. 5, comma 2 bis), del decreto legge n. 282 del 2002, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore. Invero, concordando con il parere dell’organo legale, l’art. 5, comma 2 bis), deve leggersi correttamente in coerenza con l’art. 4.4 della sesta direttiva comunitaria n.77/388 (ora art. 10 della direttiva n. 112/2006/CE) che “nel riferirsi espressamente alle prestazioni di lavoro dell’associato d’opera ha inteso chiaramente riconoscere nel relativo rapporto, … l’esistenza nello stesso di “elementi di subordinazione” in presenza dei quali la disposizione comunitaria esclude che la prestazione possa considerarsi resa “in modo indipendente (con la conseguente soggettività IVA del prestatore): ma proprio perché il necessario quadro di riferimento nel quale deve intendersi che abbia operato il legislatore italiano del 2003 è costituito dalla preesistente e tuttora vigente ricordata disposizione comunitaria, sembra logicamente da escludere che al medesimo art. 5 comma 2 bis), possa attribuirsi natura innovativa – con conseguente sua applicabilità solo alle operazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore, dovendo al contrario ritenersi per chiarito che anche per il passato le prestazioni di lavoro dell’associato in partecipazione sono escluse dal campo di 3 applicazione dell’imposta (salvo che non siano rese da soggetto esercente altra attività di lavoro autonomo)”. La scrivente, pertanto, sulla base degli argomenti come sopra riportati, ritiene opportuno adeguare le proprie posizioni interpretative, riconoscendo l’irrilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni d’opera derivanti dal contratto di associazione in partecipazione anche con riferimento alle operazioni effettuate anteriormente l’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis), del decreto legge n. 282 del 2002. Tanto premesso, si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare, caso per caso, le controversie pendenti in materia di rilevanza ai fini IVA delle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione, ed a provvedere all’eventuale abbandono secondo le modalità di rito. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare 282/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare 4/E riguarda l'esclusione IVA per le prestazioni di lavoro dell'associato in partecipazione, applicando i principi della sesta direttiva comunitaria e dell'articolo 5 del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono contratti di associazione in partecipazione, verificando se l'associato esercita altre attività autonome, per determinare correttamente la base imponibile e la soggettività IVA del compenso.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2002

Credito d'imposta sulle riserve matematiche – spettanza del c.d. recupero ''ulteriore'' i… Interpello AdE 209 Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi de… Interpello AdE 115 Abuso del diritto - Costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote … Interpello AdE 282 Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistic… Circolare 289 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con … Risoluzione AdE 115 Codice tributo 6740 - Credito d’imposta per l’utilizzo in compensazione, tramite modello … Risoluzione AdE 133/E Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul v… Risoluzione AdE 209 Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla… Risoluzione AdE 23

Altri Circolare

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… 199/2025 Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui red… 9680913/2014 Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese … 192/2024 Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bilancio 2025… 207/2024 Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/28… 180/2024 Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024 8410827/2024
Vedi tutti i Circolare →