Circolare In vigore

Circolare 1677290/2014

Allegato

Pubblicato: 01/01/2014 In vigore dal: 01/01/2014 Documento ufficiale

Quali criteri di classamento catastale si applicano alle dichiarazioni di nuova costruzione e variazione presentate nel 2019 e dal 2020 in poi?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 1677290/2014 disciplina il passaggio dai previgenti criteri di classamento catastale ai nuovi criteri introdotti dal Comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019, si applicano ancora i criteri precedenti (art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006), mentre a partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore i nuovi criteri di cui al Comma 578, con particolare riferimento all'attribuzione della categoria E/1. La normativa riguarda proprietari, concessionari e professionisti che devono gestire l'accatastamento di immobili nuovi o modificati presso l'Agenzia delle Entrate.

In pratica, chi presenta una dichiarazione di nuova costruzione nel 2019 riceve un classamento secondo le vecchie regole, ma ha la facoltà di presentare successivamente una dichiarazione di variazione (entro il 2019 o successivamente) per ottenere il nuovo classamento. Se non lo fa volontariamente, l'Ufficio Provinciale-Territorio provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2020. Per le variazioni nello stato (mutazioni di immobili già censiti), valgono le stesse regole: nel 2019 si usa la disciplina precedente, dal 2020 si applica il Comma 578. È importante sottolineare che non è consentito presentare contestualmente una variazione di stato e una variazione di classamento nello stesso atto Docfa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Allegato

Testo normativo

Allegato Criteri di classamento applicabili per le dichiarazioni di nuova costruzione rese ai sensi dell’art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939 Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578 Schema n.1 Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019 si applicano i previgenti criteri di classamento di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, nonché alle indicazioni di prassi di cui alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio. Resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di presentare una successiva dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma 579 (dichiarazione di variazione che può essere presentata nel corso del 2019, ma anche successivamente, sempreché non sia già intervenuta la revisione del classamento d’ufficio ai sensi del Comma 580). Laddove gli intestatari catastali, ovvero i concessionari, non si siano avvalsi della possibilità di presentare una revisione del classamento ai sensi del Comma 579, gli Uffici Provinciali-Territorio competenti dell’Agenzia provvedono a tale revisione del classamento d’ufficio, entro il 31 marzo 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per le dichiarazioni di nuova costruzione si applicano i criteri di classamento di cui al Comma 578. 1 Allegato Criteri di classamento applicabili per le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite) Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578 Schema n.2 Il classamento e la rendita delle unità immobiliari (Uiu) derivate da dichiarazioni di variazione rese nel corso del 2019 ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (mutazioni nello stato delle Uiu già censite) sono definiti sulla base della previgente disciplina di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio emanato in data 2 gennaio 2007, nonché alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio, anche se tali Uiu derivate risultino rispondenti ai criteri di cui all’art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali Uiu resta ferma la possibilità di presentare una successiva dichiarazione di variazione ex comma 579 per la revisione del classamento in categoria E/1 (i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 2020). Per le dichiarazioni di variazione rese in catasto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 il classamento e la rendita delle Uiu di cui all’art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono definiti sulla base dei criteri ivi previsti (attribuzione categoria E/1). 2 Allegato Incompatibilità delle dichiarazioni contestuali ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 ed ex Comma 579 Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578 Schema n.3 La dichiarazione contestuale (ossia resa nel medesimo atto di aggiornamento Docfa) di una variazione ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 (mutazione nello stato) e di una variazione ex Comma 579 (finalizzata alla revisione del classamento) non è consentita. Le mutazioni nello stato di unità immobiliari (Uiu) già censite e annoverate tra quelle di cui al Comma 578, per le quali è previsto l’obbligo di denuncia nel corso del 2019, devono necessariamente essere dichiarate in catasto mediante la preliminare presentazione di un autonomo atto di aggiornamento Docfa di tipologia ordinaria, facendo riferimento, per la definizione del classamento e della rendita delle Uiu derivate, ai previgenti criteri di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, nonché alle indicazioni di prassi di cui alle Circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio. Per le Uiu derivate dalla suddetta variazione che soddisfano i criteri di cui al Comma 578 resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di presentare una successiva dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma 579. 3 Allegato Effetti prodotti dalle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, presentate nel corso del 2019 Legenda: Classamento e rendita definiti sulla base dei previgenti criteri di classamento Classamento e rendita definiti sulla base dei criteri di cui al Comma 578 Schema n.4 Le variazioni nello stato ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, presentate nel corso del 2019, di unità immobiliari (Uiu) già riclassate ai sensi del Comma 579 devono fare comunque riferimento, per la definizione del classamento e della rendita delle Uiu derivate, ai previgenti criteri di cui di cui all’art. 2, commi 40 e seguenti, del D.L. n. 262 del 2006 e rendono, di fatto, inefficaci gli originari riclassamenti operati ai sensi del Comma 579. Le Uiu accatastate come nuove costruzioni nel corso del 2019 (rispondenti ai criteri di cui al Comma 578) successivamente variate nello stato ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939 nel corso del 2019 non sono oggetto di revisione del classamento d’ufficio da parte degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia. Per le Uiu derivate dalle suddette variazioni ex art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, che soddisfano i criteri di cui al Comma 578, resta comunque ferma la possibilità, da parte degli intestatari catastali, ovvero dei concessionari, di presentare una successiva nuova dichiarazione di variazione per la revisione del classamento, ai sensi del Comma 579. 4

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare 1677290/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa regola il classamento catastale, la rendita catastale e l'attribuzione delle categorie immobiliari secondo i criteri di cui al Comma 578 della legge 205/2017. Commercialisti e consulenti immobiliari devono conoscere le dichiarazioni di variazione ex art. 20 R.D.L. 652/1939, le dichiarazioni di nuova costruzione ex art. 28 R.D.L. 652/1939, e la procedura Docfa per gestire correttamente il passaggio normativo tra i previgenti criteri e i nuovi criteri di classamento, con particolare attenzione alle scadenze e agli effetti sulla rendita catastale.

Normative correlate

Circolare 199/2025
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, …
Circolare 9680913/2014
Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di impos…
Circolare 192/2024
Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e de…
Circolare 207/2024
Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bil…
Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Circolare 8410827/2024
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Circolare 131/2024
Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto Salv…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Circolare

Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; legge 4 luglio 2024, n. 104; decreto legis… 139/2024 Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Articolo 4… 216/2023 Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 – Modifiche all’articolo 2-bis del … 167/2024 Investment Management Exemption – Articolo 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n.… 197/2022 Istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, a seguito delle nov… 0/2024 Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e … 209/2023
Vedi tutti i Circolare →