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Circolare 145/2023

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

Pubblicato: 09/11/2023 In vigore dal: 09/11/2023 Documento ufficiale

Chi può beneficiare del rinvio della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi previsto dalla Circolare 145/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il rinvio della seconda rata di acconto per il 2023 è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel periodo d'imposta 2022. La misura riguarda principalmente imprenditori individuali e lavoratori autonomi, inclusi i titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria. In pratica, questi soggetti possono versare la seconda rata entro il 16 gennaio 2024 anziché il 30 novembre 2023, oppure rateizzarla in cinque mensilità a partire da gennaio, con interessi del 4% annuo sulle rate successive alla prima. La norma esclude espressamente i contributi previdenziali e assistenziali, che mantengono la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023. Sono esclusi dal beneficio i soci di società di persone o capitali che non siano titolari di propria partita IVA, i contribuenti con ricavi superiori a 170.000 euro, e i soggetti diversi dalle persone fisiche come società di capitali ed enti non commerciali.

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Riferimento normativo

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

Testo normativo

CIRCOLARE N. 31/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 9 novembre 2023 OGGETTO: Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. INDICE PREMESSA ................................................................................................................................. 3 1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE ................................................................. 4 1.1. Soggetti destinatari del rinvio ............................................................................................... 4 1.2. Soggetti esclusi dal rinvio...................................................................................................... 5 2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI .................................................................................... 5 2 PREMESSA Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”)1, prevede «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili». L’articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, stabilisce che, per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità: - il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023; - la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di 1 In fase di conversione in legge. 3 cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2412. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame. 1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 1.1. Soggetti destinatari del rinvio Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente: - siano titolari di partita IVA; - abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria3. Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023. 2 L’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo. 3 In senso analogo, si veda la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, con la quale è stato chiarito che il regime della c.d. flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, purché non gestita in forma societaria. 4 1.2. Soggetti esclusi dal rinvio Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti: - le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro; - i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali). Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria4, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA). 2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale. 4 Si veda la nota n. 3. 5 L’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85. 5 Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato6 del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA. *** Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente) 6 A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 6

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Il rinvio della seconda rata di acconto si applica a imprenditori individuali e lavoratori autonomi secondo il TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), con particolare attenzione ai redditi d'impresa e ai compensi dichiarati nel modello Redditi PF 2023. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il superamento della soglia di 170.000 euro considerando la somma complessiva di ricavi, compensi e volume d'affari, anche per chi esercita più attività con codici ATECO differenti o attività agricole connesse.

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