Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 8/2021

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021

Pubblicato: 20/01/2021 In vigore dal: 20/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere nel 2021 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 8/2021 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2021, prestazioni assistenziali erogate dall'INPS a favore degli assicurati e dei loro familiari affetti da tubercolosi. Gli importi sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quindi variano annualmente secondo percentuali stabilite da decreto ministeriale. Per il 2021, la variazione è pari allo 0,0%, il che significa che gli importi rimangono invariati rispetto al 2020: l'indennità giornaliera per assicurati resta a €13,50, quella per familiari a €6,74, l'indennità post-sanatoriale per assicurati a €22,49 e per familiari a €11,25, mentre l'assegno mensile di cura rimane a €90,77. La circolare specifica che questi importi si applicano anche alle indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, con la garanzia che se l'indennità di malattia risultasse inferiore, verrà comunque erogato l'importo minimo fisso previsto. La procedura informatica INPS è stata adeguata per applicare automaticamente questi importi a partire dal 1° gennaio 2021.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 21/01/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 8 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 24 novembre 2020) per l’anno 2021 Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2020 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2019 (determinato in via provvisoria in misura pari a + 0,4% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2021 e a + 0,5% dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1°gennaio 1°gennaio 2020 2021 € 13,50 € 13,50 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 6,74 € 6,74 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 22,49 € 22,49 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 11,25 € 11,25 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 90,77 € 90,77 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020 e al 2021, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,50, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Le indennità antitubercolari sono prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge 419/1975 e dalla legge 88/1987, correlate alla perequazione delle pensioni e gestite dall'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questi importi per verificare correttamente le prestazioni erogate ai beneficiari e per la rendicontazione delle spese sostenute dai datori di lavoro. Il decreto ministeriale del 16 novembre 2020 determina annualmente le percentuali di variazione secondo la dinamica del trattamento minimo pensionistico.

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