Cosa deve fare un lavoratore se guarisce prima della data di fine prognosi indicata nel certificato di malattia?
Spiegato da FiscoAI
Il lavoratore che guarisce anticipatamente rispetto alla prognosi certificata dal medico ha l'obbligo di richiedere una rettifica del certificato di malattia prima di riprendere l'attività lavorativa. Questa rettifica non è una semplice facoltà, ma un adempimento obbligatorio sia verso il datore di lavoro che verso l'INPS, poiché il certificato di malattia assume il valore di domanda di prestazione previdenziale. Il lavoratore deve contattare lo stesso medico che ha redatto il certificato originario e farsi rilasciare una rettifica con la nuova data di fine prognosi, comunicandola tempestivamente prima del rientro al lavoro.
Dal punto di vista del datore di lavoro, non è consentito far riprendere il lavoro a un dipendente se il certificato di malattia riporta ancora una prognosi in corso, in quanto ciò violerebbe gli obblighi di tutela della salute e sicurezza previsti dall'articolo 2087 del codice civile e dal D.lgs. 81/2008. Se il lavoratore riprende l'attività senza aver rettificato il certificato, sia il lavoratore che il datore di lavoro consenziente incorrono in violazioni normative.
L'INPS applica sanzioni significative nei casi di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata del lavoro, scoperta attraverso visite di controllo domiciliare o ambulatoriale. Le sanzioni variano in base al numero di assenze ingiustificate a visita di controllo: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni alla prima assenza, 50% nel restante periodo alla seconda, e 100% dalla terza assenza in poi. La sanzione viene comminata fino al giorno precedente la ripresa effettiva dell'attività lavorativa.
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Riferimento normativo
Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 02/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 79
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante
la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Prognosi riportata nel certificato
3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
4. Provvedimenti sanzionatori
1. Premessa
Mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia - le cui specifiche sono state
fornite con il disciplinare tecnico allegato e parte integrante del decreto del Ministero della
salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’economia e delle finanze e successive modificazioni – l’Istituto può disporre,
come è noto, in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al
lavoro dei soggetti interessati.
Ciò costituisce, con tutta evidenza, un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei
flussi certificativi, sia per l’Istituto medesimo, ai fini delle successive attività per il
riconoscimento della prestazione previdenziale, ove spettante, sia per i datori di lavoro che
mediante i servizi messi a disposizione dall’Inps possono visualizzare tempestivamente gli
attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.
Il suddetto flusso telematico risulta essere attualmente operativo su tutto il territorio nazionale
anche se continuano ad essere segnalate dalle Strutture territoriali Inps non poche situazioni di
inadempienza da parte dei medici curanti circa l’obbligo di invio telematico con rilascio di
certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per
l’Istituto e per le aziende interessate.
Al riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica
costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito
disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici
dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati (1). Pertanto, si invitano le
Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a
segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza.
2. Prognosi riportata nel certificato
Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica
importanza. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore
certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica
di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-
previdenziale.
E’ evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento
”previsionale” sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi,
formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.
Appare, conseguentemente, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento
sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.
Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore – per prassi già consolidata
– provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei
quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità
temporanea al lavoro, della tutela per malattia.
Ugualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una
rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità
temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità
dei lavoratori, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla base della normativa vigente.
3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un
adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini
della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che,
mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il
riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica
domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui
all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è
garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.
Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in
corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai
sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile,
come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a
tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il
lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro.
Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda
riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante
potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della
prognosi originariamente indicata.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, si evidenzia che lo
stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l’Istituto nei
confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia – anche se avvenuta
mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha
inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile
erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità
economica.
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il
venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di
prestazione economica all’Istituto.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata
prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga
prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che
ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo
di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal
disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto
tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.
L’obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova
fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in
premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole
dell’evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha
redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo (2).
L’informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico,
dall’Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro
interessati mediante i citati servizi per le aziende.
Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il
lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato
immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.
4. Provvedimenti sanzionatori
Succede non di rado che a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare
disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso
l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza
aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro
consenziente.
Il suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell’azienda crea evidenti difficoltà
all’Inps, evidenziandosi un disallineamento tra la durata effettiva dell’evento e la certificazione
prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi, inoltre, può indurre l’Istituto,
in prima battuta, a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare
conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio,
inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).
Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il
rischio di erogazione di prestazioni non dovute, con conseguente necessità, per l’Istituto, di
attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.
In considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di garantire che
i dati forniti all’Istituto mediante i diversi flussi certificativi (e quindi anche quelli delle
certificazioni di malattia) siano tempestivamente aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga,
a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva
comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti
del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo,
nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie (3).
Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la
ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della
fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.
Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di
reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione
attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note.
(1) Ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica, n. 1/2010, l’inosservanza, se reiterata, comporta
per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.
(2) Disciplinare Tecnico allegato al Decreto interministeriale del 26/02/2010 e successive
modificazioni (modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico della certificazione
di malattia), punto 3.3: “Servizio per la rettifica del certificato inviato all’INPS”.
(3) 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell'indennità nel
restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3°
assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).
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FiscoAI analizza Circolare INPS 79/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 79/2017 disciplina la rettifica della prognosi nei certificati di malattia telematici, affrontando temi come l'incapacità temporanea al lavoro, l'indennità economica di malattia, gli obblighi del lavoratore verso l'Istituto e le sanzioni per assenza ingiustificata a visita di controllo. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere questi obblighi per gestire correttamente i periodi di malattia, evitare recuperi di prestazioni non dovute e applicare le corrette procedure di controllo domiciliare.
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