Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari per l'anno 2017 e come vengono determinati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 7/2017 comunica gli importi delle indennità antitubercolari applicabili a partire dal 1° gennaio 2017. Questi importi sono stabiliti per legge in correlazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, e vengono aggiornati annualmente sulla base dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per l'anno 2017, a causa di una variazione percentuale dello 0,0%, gli importi rimangono invariati rispetto all'anno precedente.
Le indennità si articolano in diverse tipologie: l'indennità giornaliera per assicurati (€ 13,14), l'indennità giornaliera per familiari e pensionati (€ 6,57), l'indennità post-sanatoriale per assicurati (€ 21,90), l'indennità post-sanatoriale per familiari (€ 10,95), e l'assegno mensile di cura o sostentamento (€ 88,37). Questi importi si applicano agli assistiti che fruiscono delle prestazioni antitubercolari secondo le disposizioni della legge n. 419/1975.
La circolare ricorda un aspetto procedurale importante: quando l'indennità giornaliera viene calcolata in misura pari all'indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza), se risulta inferiore a € 13,14, deve comunque essere erogata quest'ultima misura fissa. Questo garantisce un livello minimo di protezione per gli assistiti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Indennità antitubercolari.
Testo normativo
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 11/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 7
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Indennità antitubercolari.
SOMMARIO: Importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la
percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 17 novembre 2016 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n.274 del 23-11-2016) per l’anno 2017.
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4
della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 17 novembre 2016, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e il valore
definitivo per l’anno 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,0% di cui al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), le percentuali di variazione
risultano pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Ne consegue, che le misure degli importi
rimangono invariate come di seguito riportato:
Dato Dato
definitivo provvisorio
1°gennaio 1°gennaio
2016 2017
€ 13,14 € 13,14
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di
assicurati.
€ 6,57 € 6,57
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita
ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
€ 21,90 € 21,90
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di
assicurati (giornaliera).
€ 10,95 € 10,95
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita
ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975
(giornaliera).
€ 88,37 € 88,37
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
Nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, restano
invariati, quindi, gli importi delle indennità giornaliere. Si ricorda, altresì, che qualora
l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180
giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la
stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà
essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
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La Circolare INPS 7/2017 disciplina le indennità antitubercolari, prestazioni sociali correlate alla dinamica pensionistica secondo la legge n. 419/1975 e la legge n. 88/1987. I professionisti che operano in ambito previdenziale e assistenziale consultano questa normativa per comprendere i criteri di perequazione annuale, le diverse categorie di beneficiari (assicurati, familiari, pensionati) e le modalità di liquidazione delle prestazioni antitubercolari nel sistema INPS.
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