Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 7/2017

Indennità antitubercolari.

Pubblicato: 10/01/2017 In vigore dal: 10/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari per l'anno 2017 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 7/2017 comunica gli importi delle indennità antitubercolari applicabili a partire dal 1° gennaio 2017. Questi importi sono stabiliti per legge in correlazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, e vengono aggiornati annualmente sulla base dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per l'anno 2017, a causa di una variazione percentuale dello 0,0%, gli importi rimangono invariati rispetto all'anno precedente.

Le indennità si articolano in diverse tipologie: l'indennità giornaliera per assicurati (€ 13,14), l'indennità giornaliera per familiari e pensionati (€ 6,57), l'indennità post-sanatoriale per assicurati (€ 21,90), l'indennità post-sanatoriale per familiari (€ 10,95), e l'assegno mensile di cura o sostentamento (€ 88,37). Questi importi si applicano agli assistiti che fruiscono delle prestazioni antitubercolari secondo le disposizioni della legge n. 419/1975.

La circolare ricorda un aspetto procedurale importante: quando l'indennità giornaliera viene calcolata in misura pari all'indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza), se risulta inferiore a € 13,14, deve comunque essere erogata quest'ultima misura fissa. Questo garantisce un livello minimo di protezione per gli assistiti.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari.

Testo normativo

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 11/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 7 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Indennità antitubercolari. SOMMARIO: Importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.274 del 23-11-2016) per l’anno 2017. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo per l’anno 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,0% di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), le percentuali di variazione risultano pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Ne consegue, che le misure degli importi rimangono invariate come di seguito riportato: Dato Dato definitivo provvisorio 1°gennaio 1°gennaio 2016 2017 € 13,14 € 13,14 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati. € 6,57 € 6,57 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975. € 21,90 € 21,90 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera). € 10,95 € 10,95 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera). € 88,37 € 88,37 Assegno di cura o di sostentamento (mensile). Nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, restano invariati, quindi, gli importi delle indennità giornaliere. Si ricorda, altresì, che qualora l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente. Il Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato

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La Circolare INPS 7/2017 disciplina le indennità antitubercolari, prestazioni sociali correlate alla dinamica pensionistica secondo la legge n. 419/1975 e la legge n. 88/1987. I professionisti che operano in ambito previdenziale e assistenziale consultano questa normativa per comprendere i criteri di perequazione annuale, le diverse categorie di beneficiari (assicurati, familiari, pensionati) e le modalità di liquidazione delle prestazioni antitubercolari nel sistema INPS.

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