Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 6/2022

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2022

Pubblicato: 13/01/2022 In vigore dal: 13/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2022 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 6/2022 comunica l'aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2022, applicando una variazione del +1,7% rispetto all'anno precedente. Questi importi sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dalla legge 419/1975 e dalla legge 88/1987. La circolare riguarda tutti gli assistiti INPS che beneficiano delle prestazioni antitubercolari, sia in qualità di assicurati che di familiari, nonché i pensionati e i titolari di rendita. In pratica, l'indennità giornaliera per gli assicurati passa da €13,50 a €13,73, l'indennità post-sanatoriale da €22,49 a €22,87, e l'assegno di cura mensile da €90,77 a €92,31, con variazioni proporzionali anche per i familiari. Un aspetto rilevante è che l'aggiornamento si applica anche alle indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, con la garanzia che non scenda mai al di sotto dell'importo fisso di €13,73 giornalieri.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 14/01/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 6 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2022 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 282 del 26 novembre 2021) per l’anno 2022. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1°gennaio 1°gennaio 2021 2022 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,50 € 13,73 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 6,74 € 6,85 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 22,49 € 22,87 (giornaliera) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari € 11,25 € 11,44 di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 90,77 € 92,31 La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La Circolare INPS 6/2022 è il riferimento normativo per l'aggiornamento delle indennità antitubercolari, che si basa sulla perequazione delle pensioni e sulla dinamica del trattamento minimo. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare gli importi corretti da erogare ai beneficiari delle prestazioni antitubercolari, in relazione alle disposizioni della legge 419/1975 e della legge 88/1987 sulla correlazione con i trattamenti pensionistici.

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