Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 58/2018

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017.

Pubblicato: 27/03/2018 In vigore dal: 27/03/2018 Documento ufficiale

Quali sono i criteri di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il personale del credito dopo le modifiche introdotte dal D.I. n. 99789/2017?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 58/2018 illustra le nuove modalità di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà del credito, che si applica al personale delle aziende del settore creditizio. Le principali novità riguardano l'introduzione del "tetto di gruppo", che consente alle aziende appartenenti a un gruppo societario di accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta dall'intero gruppo, non solo dalla singola azienda. Per i programmi formativi, l'intervento del Fondo non può superare l'ammontare dei contributi ordinari dovuti (tetto aziendale o di gruppo), mentre per l'assegno ordinario e la solidarietà intergenerazionale il limite è fissato al doppio dei contributi ordinari dovuti. Le aziende devono presentare domanda telematica allegando una dichiarazione di responsabilità che specifichi la composizione del gruppo e le aziende coinvolte in operazioni societarie. È importante sottolineare che nel calcolo del tetto di gruppo rientrano esclusivamente le aziende del settore creditizio appartenenti al gruppo, mentre le società del gruppo operanti in altri settori non sono considerate. Le nuove disposizioni si applicano solo alle domande presentate a partire dal 17 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto modificativo.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 28/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 58 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017. SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri e le nuove modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del D.I. n. 83486/2014, introdotte dal D.I. n. 99789/2017. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Programmi formativi. Criteri e modalità di accesso 3. Assegno ordinario. Criteri e modalità di accesso 4. Presentazione della domanda 5. Entrata in vigore 1. Premessa e quadro normativo I criteri di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà del credito sono stabiliti dall’articolo 9 del decreto interministeriale n. 83486/2014, in base al quale l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 (programmi formativi) e 2 (assegno ordinario e prestazioni di solidarietà intergenerazionale) del decreto medesimo, avviene nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti dalla singola azienda (c.d. tetto aziendale). Nello specifico, l’articolo 9 stabilisce, al comma 3, che nei casi di ricorso al finanziamento di programmi formativi l’intervento del fondo è determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto degli altri interventi per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale già deliberati. Nei casi, invece, di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà intergenerazionale, nonché nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, il successivo comma 4 prevede che l’intervento è determinato in misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale. Con l’accordo del 20 marzo 2017, intervenuto tra le organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di apportare delle modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al citato articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n. 83486/2014, consentendo l’accesso alle predette prestazioni anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario di cui l’azienda istante è parte (c.d. tetto di gruppo). I contenuti del suddetto accordo sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 99789 del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017 (allegato n.1). La novella normativa introdotta dal citato decreto interministeriale consente, dunque, alla singola azienda, qualora appartenga a un gruppo societario, di accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo in proporzione alla contribuzione dovuta dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene. Con la circolare n. 213/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n. 148/2015. Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti in ordine alle nuove modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo, introdotte con l’entrata in vigore del D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017. 2. Programmi formativi. Criteri e modalità di accesso Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.I. n. 99789/2017, nei casi di accesso al finanziamento dei programmi formativi, l’intervento è determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto degli altri interventi già deliberati per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale. 3. Assegno ordinario. Criteri e modalità di accesso Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I. n. 99789/2017, nei casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà intergenerazionale, ovvero nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, l’intervento è determinato in misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per solidarietà intergenerazionale. Si precisa, in proposito, che il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016, ha previsto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 2, presentate nell’anno 2016, degli ulteriori limiti di utilizzo delle risorse del Fondo. Tali limiti sono stati prorogati, per l’anno 2017, dalla delibera n. 1 adottata dallo stesso Comitato amministratore in data 28 febbraio 2017. Per l’individuazione dei suddetti limiti nonché delle modalità di determinazione del “tetto di gruppo” si rimanda alle istruzioni già fornite con messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017. 4. Presentazione della domanda Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo dovranno essere trasmesse in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 122 del 17/06/2015 e n. 201 del 15/12/2015. Nella domanda l’azienda istante deve indicare l’esatta denominazione del gruppo societario di appartenenza, avendo altresì cura di allegare alla stessa una specifica dichiarazione di responsabilità redatta secondo le modalità indicate nel messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017, in ordine sia alla composizione dello stesso sia alle aziende oggetto di operazioni societarie. Per la corretta determinazione del tetto aziendale si rimanda alle indicazioni fornite con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017. Riguardo al concetto di gruppo societario si precisa che i dati che l’azienda deve comunicare nella dichiarazione di responsabilità summenzionata devono riferirsi esclusivamente ad aziende inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo, a nulla rilevando, in tal senso, i dati di aziende che, pur appartenendo al gruppo societario, operano in settori diversi da quello del credito. Qualora l’azienda dichiari di non appartenere a un gruppo societario, la misura dell’intervento verrà determinata in proporzione all’ammontare della contribuzione dovuta dalla singola azienda e non dal gruppo, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni ordinarie già deliberate. 5. Entrata in vigore Le disposizioni contenute nel D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017 sono entrate in vigore a decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Pertanto, le modifiche introdotte dal predetto decreto all’articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n. 83486/2014 trovano applicazione esclusivamente in relazione alle domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo presentate a decorrere dal 17 ottobre 2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il D.I. n. 83486/2014 e il D.I. n. 99789/2017 disciplinano l'accesso al Fondo di solidarietà del credito, introducendo i concetti di tetto aziendale e tetto di gruppo per determinare la misura degli interventi. Commercialisti e responsabili HR delle banche devono conoscere i criteri di proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi, la documentazione richiesta per le dichiarazioni di responsabilità, e le modalità di calcolo della contribuzione ordinaria dovuta fino al trimestre antecedente la presentazione della domanda.

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