Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 5/2024

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023

Pubblicato: 09/01/2024 In vigore dal: 09/01/2024 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio degli interessi legali applicabile a partire dal 1° gennaio 2024 e quali sono i riflessi sulla gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2024, il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d'anno. Questa variazione, stabilita dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023, si applica a tutti i rapporti giuridici dove è previsto l'interesse legale, inclusi quelli previdenziali e assistenziali. Per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024, l'INPS applicherà il nuovo tasso del 2,5% nel calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento. Per le esposizioni debitorie già pendenti alla data di entrata in vigore, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, applicando il criterio pro-rata temporis con i diversi tassi storici. Inoltre, il provvedimento produce effetti anche sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall'INPS dal 1° gennaio 2024, dove la misura dell'interesse del 2,5% si applica alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 10/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 5 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023 SOMMARIO: Variazione al 2,5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione al 2,5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione al 2,5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 288 dell’11 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2023 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1), con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002). Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura del 2,5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2,5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 08/01/24, 12:49 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 29 novembre 2023 Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) (GU n.288 del 11-12-2023) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2023 Il Ministro: Giorgetti https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-11&atto.codiceRedazionale=23A06669&tipoSerie… 1/1 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 31.12.2021 0,01% 01.01.2022 - 31.12.2022 1,25% 01.01.2023 - 31.12.2023 5% 01.01.2024 - 2,5%

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