Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 5/2020

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020

Pubblicato: 20/01/2020 In vigore dal: 20/01/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere nel 2020 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 5/2020 comunica l'aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per l'anno 2020, applicando una variazione dello 0,4% rispetto al 2019. Questi importi sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, quindi vengono rivalutati annualmente secondo criteri oggettivi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'indennità giornaliera per gli assicurati passa da €13,43 a €13,48, mentre per i familiari da €6,71 a €6,74; l'indennità post-sanatoriale per assicurati aumenta da €22,38 a €22,47 e per familiari da €11,19 a €11,23; l'assegno mensile di cura o sostentamento sale da €90,32 a €90,68. La procedura informatica INPS è stata adeguata automaticamente per applicare questi nuovi importi a decorrere dal 1° gennaio 2020, garantendo che anche le indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza non scendano mai al di sotto dell'indennità giornaliera fissa prevista.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 21/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 5 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 27 novembre 2019) per l’anno 2020 Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2018 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 16 novembre 2018) - le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1°gennaio 1°gennaio 2019 2020 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,43 € 13,48 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari € 6,71 € 6,74 di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 22,38 € 22,47 assicurati (giornaliera) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 11,19 € 11,23 familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 90,32 € 90,68 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020, con i nuovi importi. Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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La Circolare INPS 5/2020 riguarda le indennità antitubercolari, prestazioni sociali correlate alla perequazione delle pensioni e alla rivalutazione annuale secondo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Commercialisti e responsabili della gestione amministrativa devono conoscere questi importi per la corretta liquidazione delle prestazioni, la contabilizzazione delle spese e il rispetto della normativa sulla sicurezza sociale (legge 419/1975 e legge 88/1987).

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