Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 4/2019

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019

Pubblicato: 24/01/2019 In vigore dal: 24/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere nel 2019 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 4/2019 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2019, applicando una variazione dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Questi importi riguardano i lavoratori assicurati contro la tubercolosi, i loro familiari, i pensionati e i titolari di rendita che hanno diritto alle prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975. La normativa prevede quattro tipologie di indennità: l'indennità giornaliera per assicurati (€ 13,43), l'indennità giornaliera per familiari e pensionati (€ 6,71), l'indennità post-sanatoriale per assicurati (€ 22,38), l'indennità post-sanatoriale per familiari e pensionati (€ 11,19), e l'assegno mensile di cura o sostentamento (€ 90,32). Gli importi della misura fissa sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati dal decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze. La procedura automatizzata INPS è stata adeguata per applicare i nuovi importi a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia per le nuove prestazioni che per quelle già in corso di godimento. È importante sottolineare che, nel caso in cui l'indennità di malattia ordinaria risultasse inferiore all'indennità giornaliera fissa di € 13,43, dovrà comunque essere erogata quest'ultima importo.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 4 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2018) per l’anno 2019 Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal decreto 20 novembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), le percentuali di variazione sono pari, rispettivamente, all’1,1% dal 1° gennaio 2018 e all’1,1% dal 1°gennaio 2019. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. Indennità 1°gennaio 1°gennaio 2018 2019 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,28 € 13,43 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari € 6,64 € 6,71 ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,14 € 22,38 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro € 11,07 € 11,19 familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 89,34 € 90,32 La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2019, con i nuovi importi. Relativamente al 2018, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 13,43, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Le indennità antitubercolari sono prestazioni sociali disciplinate dalla legge n. 419/1975 e dalla legge n. 88/1987, correlate alla perequazione delle pensioni e alla dinamica del trattamento minimo. I professionisti che gestiscono pratiche INPS devono conoscere questi importi per liquidare correttamente le prestazioni antitubercolari, applicare la variazione percentuale annuale e verificare il rispetto del minimale garantito, soprattutto in relazione alle indennità di malattia ordinaria.

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