Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Quali sono gli effetti della Legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto rispetto ai permessi ex legge 104/92 e al congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 38/2017 recepisce gli effetti della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, estendendo i benefici assistenziali anche ai partner di unioni civili e ai conviventi di fatto. In particolare, la parte di un'unione civile può ora fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito ex articolo 33, comma 3, della legge 104/92 e del congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, quando presti assistenza all'altra parte dell'unione. Il convivente di fatto, invece, può usufruire solo dei permessi ex legge 104/92, non del congedo straordinario. La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole escludere il convivente dalla tutela, poiché il diritto del disabile a ricevere assistenza nell'ambito della propria comunità di vita è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. È importante sottolineare che tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce rapporto di affinità, pertanto il beneficio spetta solo per l'assistenza diretta al partner, non ai suoi familiari. La domanda deve essere presentata all'INPS competente in modalità cartacea tramite PEC, dichiarando sotto responsabilità lo stato di unito civilmente o convivente di fatto secondo le definizioni della legge 76/2016.
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Riferimento normativo
Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Premessa e quadro normativo 1. Effetti sulla concessione dei permessi di cui all’art. 33 comma 3, della legge 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato. 2. Effetti sul congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato 3. Modalità di presentazione della domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori sociali
Roma, 27/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 38
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e
Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti
sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo
straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori
dipendenti del settore privato.
Premessa e quadro normativo 1. Effetti sulla concessione dei
permessi di cui all’art. 33 comma 3, della legge 104/92 ai lavoratori
dipendenti del settore privato. 2. Effetti sul congedo straordinario ex
art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore
privato 3. Modalità di presentazione della domanda
SOMMARIO: La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone
dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le
parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle
parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge
104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati
a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.
PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso
mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a
parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado –
riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.
Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del
congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3 della
legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che,
partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Le predette disposizioni vanno oggi coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio
2016, n.76 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, in particolare:
- Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce e
regolamenta, tra l’altro, le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
L’art. 1, comma 20, prevede: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il
pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad
ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto, dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che i permessi ex lege n. 104/92
e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi
anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza
all’altra parte.
- La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 (pubblicata in G.U. 1^
serie speciale – Corte Costituzionale – n. 39 del 28/9/2016) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il
convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza
alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di
secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La ratio dell’istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta e diretta
correlazione con le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità
perseguite dalla legge n. 104 del 1992, quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato
dall’art. 32 Cost.
La salute psico-fisica del disabile rientra, tra l’altro, nell’ambito dei diritti inviolabili che la
costituzione riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
La Corte sostiene, quindi, che sarebbe irragionevole non includere il convivente della persona
disabile in situazione di gravità nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire dei benefici in
questione.
In caso contrario, infatti, il diritto del disabile – costituzionalmente garantito – a ricevere
assistenza nell’ambito della propria comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente
limitato, «non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto
qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero
rapporto di parentela o di coniugio».
Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui
all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione
di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alla concessione dei
permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001
ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge
n.76/2016 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.
In particolare si evidenzia che:
- la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
permessi ex lege n. 104/92,
congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti
assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
permessi ex lege n. 104/92.
1. EFFETTI SULLA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3,
DELLA LEGGE 104/92 AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO.
L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso
mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a
parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado –
riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 213/2016, i permessi in argomento possono essere fruiti:
dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
dal convivente di fattodi cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n.
76, che presti assistenza all’altro convivente.
In particolare, fermo restando il principio del referente unico, come individuato nelle circolari
155/2010 e 32/2012, il diritto ad usufruire dei permessi (di cui all’art. 33, comma 3 della legge
104/92) per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al
coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il
secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado
qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con
disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Al riguardo si fa presente che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si
costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene
espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.
Si evidenza, pertanto, che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione
civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza
all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito,
non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi in argomento, si fa presente
quanto segue:
Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come
individuata dal commi 36, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 in base al quale «per
convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela,
affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del successivo
comma 37.
Tale comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36,
per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico di cui
al DPR 30 maggio 1989, n.223.
Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3, art, 1
della legge 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello
stato civile.
È opportuno sottolineare, infine, che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere
costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da
persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
2. EFFETTI SUL CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS
151/2001 AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del
congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della
legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che,
partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo in argomento può essere fruito
dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione.
Al riguardo si evidenzia che l’unito civilmenteè incluso, in via alternativa e al pari del coniuge,
tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in
parola.
Si fa presente, altresì, che tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce
un rapporto di affinità dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente
richiamato dalla legge n.76 del 2016.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può
usufruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso
in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad
un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.
Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di
priorità:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in
situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge
convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il
“coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso
in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i
“figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”,
“entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in argomento, si rimanda a
quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito alla qualificazione di parte dell’unione
civile.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente -al fine di beneficiare dei 3
giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di
fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la
domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.
A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli
appositamente aggiornati:
SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione
civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata
(non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di
ritorno o presentazione della domanda allo sportello).
Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione
civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La Circolare INPS 38/2017 disciplina l'applicazione della Legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto ai benefici assistenziali, modificando l'interpretazione dell'articolo 33 della legge 104/92 e dell'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono verificare la qualificazione del richiedente come parte di unione civile o convivente di fatto, consultando gli atti dello stato civile e la dichiarazione anagrafica, per determinare la spettanza dei permessi retribuiti e del congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità.
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