Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere nel 2018 e come vengono determinati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 26/2018 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2018, applicando una variazione dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Questi importi riguardano i soggetti assistiti dall'INPS in qualità di assicurati, familiari di assicurati, pensionati e titolari di rendita che fruiscono delle prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975. La misura fissa delle indennità è correlata per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quindi varia automaticamente in base ai decreti di perequazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il 2018, gli importi risultano: indennità giornaliera per assicurati € 13,28 (da € 13,14), indennità giornaliera per familiari € 6,64 (da € 6,57), indennità post-sanatoriale per assicurati € 22,14 giornalieri (da € 21,90), indennità post-sanatoriale per familiari € 11,07 giornalieri (da € 10,95), e assegno di cura o sostentamento € 89,34 mensili (da € 88,37). La circolare precisa inoltre che l'indennità di malattia ordinaria, se inferiore a € 13,28, deve comunque essere integrata a tale importo minimo.
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Riferimento normativo
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 07/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 26
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018
SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari,
secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n.280 del 30 novembre 2017) per l’anno 2018.
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4
della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 20 novembre 2017 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via
provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (in luogo della misura provvisoria pari allo
0,0% determinata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2016)
- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2017 e
all’1,1% dal 1°gennaio 2018.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1°gennaio 1°gennaio
2017 2018
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di € 13,14 € 13,28
assicurati.
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di € 6,57 € 6,64
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 21,90 € 22,14
assicurati (giornaliera).
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 10,95 € 11,07
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975
(giornaliera).
€ 88,37 € 89,34
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2018, con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2018, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data,
spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi
180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n.
1088.
In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità
giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,28, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Le indennità antitubercolari sono prestazioni sociali disciplinate dalla legge n. 419/1975 e dalla legge n. 88/1987, correlate alla perequazione delle pensioni e gestite dall'INPS. I professionisti che operano in ambito previdenziale e assistenziale consultano questa normativa per comprendere l'aggiornamento annuale degli importi, la determinazione della base imponibile per i beneficiari e l'integrazione con altre prestazioni di malattia, nonché per verificare i diritti dei familiari e dei pensionati ammessi alle prestazioni antitubercolari.
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