Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 23/2018

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017.

Pubblicato: 01/02/2018 In vigore dal: 01/02/2018 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile a partire dal 1° gennaio 2018 e quali sono i suoi effetti sul calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti all'INPS?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2018, il saggio di interesse legale è stato ridotto allo 0,3% annuo, come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017. Questa variazione si applica a tutti i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento successiva a tale data, influenzando il calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento. Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2018, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, garantendo un'applicazione corretta della normativa nel tempo. La riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali rimane subordinata al pagamento integrale dei contributi dovuti, condizione che in caso di dilazionamento si realizza solo con l'accoglimento della domanda e il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti. Il nuovo tasso dello 0,3% si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio erogate dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2018.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Pensioni Roma, 02/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 23 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017. SOMMARIO: Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Indice 1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1). Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Note: (1) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 23/2018 disciplina l'applicazione del nuovo saggio di interesse legale dello 0,3% per contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi su prestazioni pensionistiche. Commercialisti e responsabili del recupero crediti devono considerare questa variazione nel calcolo delle somme aggiuntive per omesso versamento, nella gestione delle dilazionazioni di pagamento e nella determinazione degli interessi legali su prestazioni di fine rapporto secondo l'articolo 1284 del codice civile.

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