Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile a partire dal 1° gennaio 2022 e quali sono i riflessi sulla gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?
Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il saggio di interesse legale è stato modificato e portato all'1,25% in ragione d'anno, come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021. Questa variazione si applica a tutti i calcoli degli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile e rappresenta un significativo aumento rispetto al precedente tasso dello 0,01% vigente nel 2021.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, il nuovo saggio del 1,25% si applica esclusivamente ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022. Nel caso di esposizioni debitorie già pendenti a tale data, gli interessi dovuti continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, seguendo la progressione storica dei saggi riportata nell'Allegato 2 della circolare.
La circolare precisa inoltre che la riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti e viene applicata alla misura degli interessi legali. Questo significa che i soggetti obbligati al versamento potranno beneficiare di una riduzione delle sanzioni fino alla misura dell'1,25%.
Infine, il provvedimento produce effetti anche sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali: l'interesse dell'1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto poste in pagamento dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2022, incidendo sul calcolo degli importi dovuti ai beneficiari.
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Riferimento normativo
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 203
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021,
recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella
G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
SOMMARIO: Variazione all’1,25% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1°
gennaio 2022. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi
legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021è stato pubblicato il
decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno la misura
del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
La misura dell’1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e
alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato 2
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 - 1,25%
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La Circolare INPS 203/2021 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono contributi previdenziali, versamenti obbligatori e sanzioni amministrative. Il nuovo saggio di interesse legale dell'1,25% impatta direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento, sugli interessi per debiti contributivi e sulla determinazione degli importi delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, richiedendo aggiornamenti nei sistemi di calcolo e nella gestione dei debiti verso l'INPS.
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