Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019
Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile a partire dal 1° gennaio 2020 e quali sono i suoi effetti sul calcolo dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 ha ridotto il saggio degli interessi legali dallo 0,8% allo 0,05% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in base al rendimento medio dei titoli di Stato a breve termine e al tasso di inflazione. Questa modifica si applica al calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché agli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall'INPS. Per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020, si applica direttamente il nuovo tasso dello 0,05%, mentre per le esposizioni debitorie già pendenti alla data di entrata in vigore, gli interessi vengono calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. La riduzione del tasso comporta una diminuzione significativa degli oneri finanziari sia per i debitori di contributi che per i beneficiari di prestazioni pensionistiche, con effetti positivi sulla riscossione e sulla liquidazione delle prestazioni.
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Riferimento normativo
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 07/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 2
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019,
“Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293
del 14 dicembre 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a
seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo
1284 del codice civile, fissato allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze 12 dicembre 2019.
INDICE
1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio
2020
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato il
decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d’anno la misura
del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali[1].
Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche
e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2019
Modifica del saggio di interesse legale.
(GU n.293 del 14-12-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la
misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,8
per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2019
Il Ministro: Gualtieri
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Il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile è il parametro di riferimento per commercialisti e consulenti del lavoro nel calcolo delle sanzioni civili, degli interessi su contributi previdenziali e assistenziali, e delle prestazioni pensionistiche. La normativa interessa direttamente aziende e professionisti che devono gestire debiti contributivi, ritardi nei versamenti e liquidazioni di fine rapporto, nonché l'applicazione della riduzione delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116 della legge 388/2000.
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