Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 2/2020

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019

Pubblicato: 06/01/2020 In vigore dal: 06/01/2020 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile a partire dal 1° gennaio 2020 e quali sono i suoi effetti sul calcolo dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 ha ridotto il saggio degli interessi legali dallo 0,8% allo 0,05% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in base al rendimento medio dei titoli di Stato a breve termine e al tasso di inflazione. Questa modifica si applica al calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché agli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall'INPS. Per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020, si applica direttamente il nuovo tasso dello 0,05%, mentre per le esposizioni debitorie già pendenti alla data di entrata in vigore, gli interessi vengono calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. La riduzione del tasso comporta una diminuzione significativa degli oneri finanziari sia per i debitori di contributi che per i beneficiari di prestazioni pensionistiche, con effetti positivi sulla riscossione e sulla liquidazione delle prestazioni.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 07/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 2 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019. INDICE 1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020 Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1]. Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Circolare n. 88 del 9 maggio 2002 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 dicembre 2019 Modifica del saggio di interesse legale. (GU n.293 del 14-12-2019) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2019 Il Ministro: Gualtieri

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Il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile è il parametro di riferimento per commercialisti e consulenti del lavoro nel calcolo delle sanzioni civili, degli interessi su contributi previdenziali e assistenziali, e delle prestazioni pensionistiche. La normativa interessa direttamente aziende e professionisti che devono gestire debiti contributivi, ritardi nei versamenti e liquidazioni di fine rapporto, nonché l'applicazione della riduzione delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116 della legge 388/2000.

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