Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 157/2025

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025

Pubblicato: 29/12/2025 In vigore dal: 29/12/2025 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio degli interessi legali applicabile dal 1° gennaio 2026 e come incide sul calcolo delle sanzioni per omesso versamento dei contributi?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2026, il saggio degli interessi legali scende dall'attuale 2% all'1,60% annuo, come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025. Questa variazione si applica a tutti i debiti verso l'INPS con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026 in poi, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali. Per i debiti già pendenti alla suddetta data, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti nei rispettivi periodi di riferimento, utilizzando la tabella storica fornita in allegato. La nuova misura dell'1,60% incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi: secondo l'articolo 116 della legge 388/2000, le sanzioni civili possono essere ridotte alla misura degli interessi legali, quindi ora al 1,60% annuo, a condizione del pagamento integrale dei contributi dovuti. Inoltre, la stessa aliquota si applica agli interessi dovuti in caso di mancato versamento derivante da incertezze giurisprudenziali successivamente riconosciute, nonché alle prestazioni pensionistiche e di fine rapporto erogate dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2026.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 30/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 157 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 SOMMARIO: Variazione all’1,60 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1], a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti. In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura dell’1,60 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024[2], dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto. 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,60 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026. Il Direttore generale vicario Antonio Pone [1] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90 del 4 ottobre 2024. [2] Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite. ALLEGATO 1 15/12/25, 15:24 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 dicembre 2025 Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026. (25A06705) (GU n.289 del 13-12-2025) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1284, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, acquisiti con nota della Banca d'Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025; Ravvisata l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2025 Il Ministro: Giorgetti https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-13&atto.codiceRedazionale=25A06705&tipoSerie=… 1/1 ALLEGATO 2 Allegato 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 31.12.2021 0,01% 01.01.2022 - 31.12.2022 1,25% 01.01.2023 - 31.12.2023 5% 01.01.2024 - 31.12.2024 2,5% 01.01.2025 - 31.12.2025 2% 01.01.2026 - 1,6%

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Il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è il parametro di riferimento per commercialisti e consulenti del lavoro nel calcolo delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora sui contributi previdenziali e delle somme aggiuntive per omesso versamento. La circolare INPS 157/2025 chiarisce l'applicazione della nuova misura dell'1,60% ai debiti contributivi, alle prestazioni pensionistiche e alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili previste dalla legge 388/2000, con particolare attenzione ai periodi di validità storica dei tassi per i debiti pendenti.

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