Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 152/2020

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020

Pubblicato: 21/12/2020 In vigore dal: 21/12/2020 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile dal 1° gennaio 2021 e quali sono i riflessi sulla gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2021, il saggio di interesse legale è stato ridotto allo 0,01% annuo, in diminuzione rispetto allo 0,05% vigente nel 2020. Questa modifica, stabilita dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020, si applica a tutti i rapporti giuridici in cui è previsto l'interesse legale secondo l'articolo 1284 del codice civile. La variazione riguarda sia i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2021 in poi, sia le prestazioni pensionistiche e di fine rapporto erogate dall'INPS a partire dalla medesima data.

Per quanto concerne i contributi, il nuovo saggio dello 0,01% si applica al calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento. Secondo l'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000, le sanzioni civili possono essere ridotte alla misura degli interessi legali, a condizione che i contributi dovuti siano interamente pagati. Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2021, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, utilizzando la tabella storica dei saggi.

Per le prestazioni pensionistiche e previdenziali, il provvedimento produce effetti sugli importi posti in pagamento dall'INPS dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che gli interessi legali maturati su prestazioni pensionistiche, indennità di fine servizio e fine rapporto saranno calcolati al nuovo saggio dello 0,01% a partire da tale data.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 22/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 152 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020 SOMMARIO: Variazione allo 0,01% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto 11 dicembre 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stata fissata allo 0,01% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002). Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dello 0,01% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2020 Modifica del saggio di interesse legale. (20A06997) (GU n.310 del 15-12-2020) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2020 Il Ministro: Gualtieri ALLEGATO 2 Allegato 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 0,01%

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La Circolare INPS 152/2020 è il riferimento normativo per l'applicazione del nuovo saggio di interesse legale dello 0,01% annuo, disciplinato dall'articolo 1284 del codice civile. Commercialisti e responsabili della gestione contributiva devono considerare questa variazione nel calcolo delle somme aggiuntive per ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché nella determinazione degli interessi su prestazioni pensionistiche e indennità di fine rapporto erogate dall'INPS.

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