Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020
Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile dal 1° gennaio 2021 e quali sono i riflessi sulla gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2021, il saggio di interesse legale è stato ridotto allo 0,01% annuo, in diminuzione rispetto allo 0,05% vigente nel 2020. Questa modifica, stabilita dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020, si applica a tutti i rapporti giuridici in cui è previsto l'interesse legale secondo l'articolo 1284 del codice civile. La variazione riguarda sia i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2021 in poi, sia le prestazioni pensionistiche e di fine rapporto erogate dall'INPS a partire dalla medesima data.
Per quanto concerne i contributi, il nuovo saggio dello 0,01% si applica al calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento. Secondo l'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000, le sanzioni civili possono essere ridotte alla misura degli interessi legali, a condizione che i contributi dovuti siano interamente pagati. Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2021, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, utilizzando la tabella storica dei saggi.
Per le prestazioni pensionistiche e previdenziali, il provvedimento produce effetti sugli importi posti in pagamento dall'INPS dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che gli interessi legali maturati su prestazioni pensionistiche, indennità di fine servizio e fine rapporto saranno calcolati al nuovo saggio dello 0,01% a partire da tale data.
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Riferimento normativo
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 152
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020,
recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella
G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020
SOMMARIO: Variazione allo 0,01% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1°
gennaio 2021. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi
legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il
decreto 11 dicembre 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stata fissata allo 0,01% in ragione d’anno la misura
del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
La misura dello 0,01% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche
e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2020
Modifica del saggio di interesse legale. (20A06997)
(GU n.310 del 15-12-2020)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,05 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020
Il Ministro: Gualtieri
ALLEGATO 2
Allegato 2
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 - 0,01%
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La Circolare INPS 152/2020 è il riferimento normativo per l'applicazione del nuovo saggio di interesse legale dello 0,01% annuo, disciplinato dall'articolo 1284 del codice civile. Commercialisti e responsabili della gestione contributiva devono considerare questa variazione nel calcolo delle somme aggiuntive per ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché nella determinazione degli interessi su prestazioni pensionistiche e indennità di fine rapporto erogate dall'INPS.
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