Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 149/2025

Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025. Articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113. Equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dic

Pubblicato: 02/12/2025 In vigore dal: 02/12/2025 Documento ufficiale

Come si calcola l'indennità di disoccupazione agricola per il 2025 quando il lavoratore ha fruito di CISOA per emergenze climatiche?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 149/2025 disciplina il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2025, introducendo una novità importante: i periodi di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) fruiti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 per emergenze climatiche sono equiparati al lavoro. Questa equiparazione si applica sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che a tempo determinato (OTD), ma esclusivamente nei casi di sospensione dell'intera giornata lavorativa, non per le riduzioni orarie.

L'equiparazione produce due effetti principali: primo, consente di perfezionare il requisito contributivo di 102 giornate nel biennio (interpretazione costituzionalmente orientata); secondo, aumenta le giornate indennizzabili per disoccupazione agricola sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo. Tuttavia, il beneficio è limitato: il totale non può superare 182 giornate nel 2025, altrimenti viene neutralizzato dal limite massimo di capienza di 365 giorni annui.

Per il calcolo dell'importo, l'INPS utilizza come retribuzione di riferimento la media ponderata tra la retribuzione dei giorni di lavoro effettivo e quella percepita per la CISOA. L'indennità spetta al 40% della retribuzione per gli OTD (con trattenuta del 9% fino a 150 giorni) e al 30% per gli OTI (senza trattenute).

Requisito essenziale per accedere al beneficio è aver prestato almeno un giorno di lavoro effettivo nel 2025. Sono esclusi gli operai delle cooperative agricole che trasformano e commercializzano prodotti, i quali accedono alla NASpI dal 2022.

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Riferimento normativo

Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025. Articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113. Equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 149 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025. Articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113. Equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, dei periodi di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113. Tale norma, nel disciplinare il trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) riconosciuto per emergenze climatiche, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, sia agli operai agricoli a tempo indeterminato che agli operai agricoli a tempo determinato, dispone che i periodi di CISOA fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. INDICE Premessa 1. Campo di applicazione 2. Platea di beneficiari 3. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola 4. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025 5. Retribuzione di riferimento Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge 1 agosto 2025, n. 113, che, in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha introdotto, tra le altre, disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche. In particolare, l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge in argomento dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per intemperie stagionali, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative previsto dal medesimo articolo 8. I periodi di CISOA in argomento, inoltre, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del citato requisito di 181 giornate di effettivo lavoro. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, la CISOA è concessa dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente e viene erogata direttamente dall'Istituto. Con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono state illustrate le disposizioni in argomento. Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro. 1. Campo di applicazione Come anticipato in premessa, il comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 prevede che sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato possono accedere alla CISOA per intemperie stagionali, oltre che nel caso di sospensione per l’intera giornata, anche nel caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, e i relativi periodi fruiti a tale titolo sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Al riguardo, si precisa che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione con esclusivo riferimento ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Conseguentemente, l’equiparazione non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività stessa. Ciò in quanto, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola; mentre, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l’accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa. 2. Platea di beneficiari Destinatari della disposizione che consente l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 sono gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025. Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 e del relativo calcolo con le modalità di cui al citato comma 2 dell’articolo 10-bis, è richiesto che gli operai agricoli a tempo indeterminato abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo. Sono, invece, esclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, i quali, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, accedono alla NASpI e, pertanto, non sono più destinatari delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola dall’anno di competenza 2022 (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022). Sono altresì destinatari della disposizione in argomento gli operai agricoli a tempo determinato, atteso che, come anticipato in premessa, il comma 2 dell’articolo 10-bis in argomento consente loro l’accesso alla CISOA per intemperie stagionali. Per accedere all’indennità di disoccupazione agricola calcolata secondo le modalità di cui alla normativa in commento è necessario che gli operai agricoli a tempo determinato risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro. 3. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola L’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 è prevista dal comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”. Conseguentemente, stante la formulazione letterale della norma, l’equiparazione in argomento non rileverebbe ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio di cui al citato comma 2 dell’articolo 10-bis gli operai agricoli che, in conseguenza di emergenze climatiche, hanno svolto nel 2025 un numero di giornate di lavoro effettivo che sommate alle giornate svolte del 2024 non consente loro di perfezionare il citato requisito contributivo richiesto per l’accesso alla predetta indennità. Tuttavia, volendo interpretare in modo costituzionalmente orientato la disposizione in esame, non si può non tenere conto del fatto che le eccezionali situazioni climatiche a cui essa ha inteso fare fronte hanno determinato una significativa riduzione di possibilità di perfezionare il requisito contributivo delle 102 giornate svolte nel biennio, costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. Non applicare la misura prevista dal citato comma 2 dell’articolo 10-bis ai fini del perfezionamento del requisito contributivo potrebbe quindi causare un trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori ancor maggiormente lesi dalle menzionate eccezionali situazioni climatiche. Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la misura prevista dal comma 2 dell’articolo 10-bis viene applicata dall’Istituto anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. Al riguardo, si precisa che l’equiparazione ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si applica con esclusivo riferimento ai periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Tale equiparazione, pertanto, non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività lavorativa, atteso che, in tali casi, le giornate effettivamente lavorate, sebbene con orario ridotto, sono già utili ai fini del perfezionamento del requisito in parola. 4. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025 L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili. Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti ai sensi della normativa in argomento nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025. Atteso che la citata indennità può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate. Superato il predetto limite, il beneficio di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza di 365 giornate con riferimento al 2025. 5. Retribuzione di riferimento In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a tale titolo è pari al 40% della retribuzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A titolo di contributo di solidarietà, dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato il predetto importo spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di CISOA fruiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La Circolare INPS 149/2025 riguarda l'indennità di disoccupazione agricola, la CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli), l'equiparazione al lavoro e il requisito contributivo di 102 giornate nel biennio. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'impatto sulla capienza annuale di 365 giorni, la media ponderata della retribuzione, e la distinzione tra operai a tempo indeterminato e determinato per il corretto calcolo delle prestazioni.

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