Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA). Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017.
Quali sono le responsabilità dell'INPS e delle Regioni nella gestione delle domande per l'integrazione regionale del SIA, e chi è responsabile del recupero di importi pagati indebitamente?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 134/2017 disciplina il protocollo quadro tra INPS e Regioni per l'integrazione regionale della misura SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Le Regioni possono ampliare la platea dei beneficiari o incrementare l'importo del beneficio utilizzando risorse proprie, mentre l'INPS fornisce supporto amministrativo e informatico mettendo a disposizione le proprie banche dati e procedure. Le domande vengono presentate ai Comuni competenti con lo stesso modello del SIA ordinario, quindi trasmesse alla Regione che le inoltra all'INPS per l'acquisizione dei dati socio-economici necessari. Dopo l'istruttoria regionale, in caso di esito positivo, la Regione invia la disposizione di pagamento all'INPS per la trasmissione a Poste Italiane tramite Carta Acquisti. Per quanto riguarda le responsabilità, poiché il potere concessorio compete esclusivamente alla Regione, l'INPS non è responsabile di pagamenti indebiti derivanti da errate comunicazioni regionali. Di conseguenza, il recupero di importi corrisposti indebitamente deve essere effettuato direttamente dalla Regione, così come la gestione di eventuali ricorsi amministrativi e controversie giudiziarie, per le quali la Regione è l'unico titolare della legittimazione passiva.
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Riferimento normativo
Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA). Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 05/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 134
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello
regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA).
Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017.
1. Premessa
Come noto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.166 del 18
luglio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, l’Istituto è stato
individuato come soggetto attuatore del SIA.
Il citato decreto ha previsto tra l’altro, all’articolo 2, comma 4, che le Regioni e le Provincie
autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine
di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la
selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Pertanto, alcune Regioni, con propri provvedimenti, hanno deciso di adottare una misura
regionale di inclusione attiva ai sensi del predetto articolo 2, comma 4.
Le predette Regioni hanno richiesto la collaborazione dell’Istituto al fine di poter avere la
disponibilità delle banche dati dello stesso per le attività istruttorie e di utilizzare le procedure
informatiche dell’Istituto per l’invio a Poste Italiane delle disposizioni di pagamento.
Con Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017 è stato approvato il Protocollo
Quadro tra l’Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno
per l’inclusione attiva (SIA).
Tale determinazione presidenziale, quindi, contiene lo schema di protocollo quadro che le
Regioni interessate devono sottoscrivere con l’Istituto per la gestione delle predette misure.
A tal proposito si precisa che gli atti di seguito elencati sono propedeutici alla sottoscrizione del
protocollo in oggetto:
la formale approvazione della misura regionale di integrazione del SIA;
la conclusione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale;
l’approvazione di un ulteriore protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione
da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
2. Oggetto della Convenzione
Con la sottoscrizione del Protocollo quadro in oggetto, la Regione e l’INPS intendono consentire
l’erogazione, nel territorio Regionale, di un beneficio integrativo del SIA, finanziato con risorse
dell’Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, e/o di incrementare
la misura del beneficio concesso.
3. Soggetti beneficiari e modalità di erogazione della misura
I destinatari della misura integrativa del SIA sono individuati dalla singola Regione, la quale (in
base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del decreto 26 maggio 2016) può estendere la
platea dei destinatari e/o la misura della prestazione.
Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla
composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da
parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
Il sostegno economico viene erogato attraverso l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica,
così come previsto dal protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste
Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.
4. Modalità di presentazione e di gestione delle domande
La domanda per l’accesso alle misure regionali è presentata ai Comuni territorialmente
competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della
Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, vengono inoltrate ad INPS dopo
aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.
L’Istituto provvede a trasmettere alla Regione, relativamente alle domande ricevute, le
informazioni di natura socio-economica richieste per il riconoscimento del beneficio. Dopo tale
trasmissione, la Regione procede con l’istruttoria e, in caso di esito positivo, accoglie la
domanda ed invia all’INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per
la successiva trasmissione a Poste Italiane.
In sede di rinnovo dei pagamenti per i bimestri successivi al primo, L’INPS fornisce alla
Regione lo stesso flusso di informazioni fornito in sede istruttoria, al fine di consentire la
verifica della permanenza dei requisiti.
Si rappresenta che gli esiti delle domande e le relative disposizioni sono visibili sulla procedura
SIA presente nella intranet dell’Istituto, con modalità di visualizzazione analoghe a quelle del
SIA ordinario.
5. Responsabilità e contenzioso
Poiché il potere concessorio compete alla Regione, non vi è nessuna responsabilità in capo
all'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della
Regione stessa.
Conseguentemente, il recupero di importi corrisposti indebitamente deve essere effettuato
direttamente dalla Regione.
Eventuali ricorsi amministrativi sono ugualmente di competenza esclusiva della Regione, che è
anche l’unico titolare della legittimazione passiva per eventuali controversie giudiziarie.
La Regione si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili al
protocollo in oggetto, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
6. Risorse economiche, monitoraggio e durata della Convenzione
Per finanziare l’integrazione della misura regionale SIA, la Regione versa al Fondo Carta
acquisti - di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 - le risorse
necessarie per il pagamento della misura regionale.
Al fine di permettere il monitoraggio della spesa, l’Istituto rende disponibili, bimestralmente, i
prospetti di monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.
Il Protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2017, in coerenza con la legge n. 33/2017, che
delega il Governo a prevedere nuove misure a sostegno della povertà, con conseguente
superamento della misura c.d. SIA e delle connesse integrazioni regionali.
L’INPS procederà comunque anche oltre tale data a completare gli adempimenti finalizzati
all’erogazione del beneficio regionale per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del
protocollo.
E’ prevista la possibilità di recesso per entrambe le parti, da comunicarsi tramite PEC, recesso
che decorrerà dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
7. Costi del servizio
Il servizio prestato dall’INPS nei confronti delle Regioni è a titolo oneroso. E’ previsto, infatti, il
pagamento da parte della Regione di un importo una tantum, come corrispettivo per le attività
amministrative ed informatiche svolte.
E’ cura delle singole Direzioni Regionali provvedere alla liquidazione di tali importi e alla
conseguente fatturazione elettronica.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
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OGGETTO: Protocollo quadro tra INPS e Regioni per l'integrazione, a livello
regionale, della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).
IL PRESIDENTE
Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;
vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive
modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;
visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito
con modificazionl dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;
visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato
nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto
medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa
Gabriella DI Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato
con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12
ottobre 2016;
visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato
con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
visto l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che definisce il
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
visto l'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che al comma 29
istituisce un "Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche
il recupero totale di tale onere, ripartendo lo stesso sulla base della
popolazione residente al 31 dicembre 2016 in tali regioni;
preso atto che il corrispettivo del servizio sarà imputato al capitolo
3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a
sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi
vari;
atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste, si
uniformeranno a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 ed alle direttive
dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di
sicurezza dei dati e la loro comunicazione;
vista la relazione predisposta dal Direttore generale;
su proposta del Direttore generale,
DETERMINA
di approvare il Protocollo quadro tra INPS e Regioni per l'integrazione, a
livello regionale, della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA),
secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente
determinazione.
Il Direttore regionale competente sottoscriverà digitalmente il protocollo,
previa verifica degli atti presupposti, nonché gli atti connessi al trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.
Il PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri
Direzione centrale
Segre\cria Unica Tecnica Normativa
Area Coordinamento delle attività
di segreteria degli Orgaftillfli e<Kiegialf
Pcrçopiacoafonne all' · · e che si invi.a per t'esccuziont'. ·
Al\a ' 0~(}- ~~-H ~ \,T 1-'\f- \1 f\TlVL . ... . , .
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FiscoAI analizza Circolare INPS 134/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 134/2017 è il riferimento normativo per chi gestisce l'integrazione regionale del SIA, disciplinando i rapporti tra INPS, Regioni e beneficiari in materia di prestazioni sociali e ammortizzatori sociali. Consulenti del lavoro e responsabili regionali devono conoscere le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso alla prestazione, la responsabilità amministrativa e il recupero crediti, nonché gli obblighi di monitoraggio della spesa e il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003.
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