Quali diritti hanno i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l'Associazione Croce Rossa italiana in materia di conservazione del posto e indennità?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 13/2021 chiarisce che i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l'Associazione Croce Rossa italiana NON hanno diritto all'indennità prevista dalla legge n. 653 del 1940, a differenza di quanto accade per i richiami presso le Forze Armate vere e proprie. Questo perché, a seguito del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'Associazione della Croce Rossa italiana è stata trasformata da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, perdendo così la qualifica di Forza Armata. La Corte Costituzionale ha confermato che il Corpo militare volontario della CRI, pur essendo ausiliario delle Forze Armate, non ne fa parte integrante e il suo personale non appartiene alle Forze Armate dello Stato. Di conseguenza, la legge n. 653 del 1940, che tutela i lavoratori richiamati presso le Forze Armate, non si applica ai dipendenti della Croce Rossa italiana, i quali rimangono soggetti alla disciplina ordinaria del diritto privato.
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Riferimento normativo
Richiamo alle armi presso l’Associazione Croce Rossa italiana
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 13
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Richiamo alle armi presso l’Associazione Croce Rossa italiana
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente al regime
applicabile ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l’Associazione
della Croce Rossa italiana.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)
1. Quadro normativo
L’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del posto
di lavoro e alla corresponsione di un’indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private
con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate,
vengono richiamati alle armi.
Successivamente, la legge 3 maggio 1955, n. 370 ha esteso a tutti i lavoratori pubblici e
privati il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso
come richiamato alle armi quale anzianità di servizio. Tale provvedimento è stato poi abrogato
dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che all’articolo 990, reca la disciplina della
conservazione del posto di lavoro.
Le Forze Armate, per effetto di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
organizzate su base professionale e volontaria. La predetta legge ha introdotto la sospensione
del servizio di leva e ha previsto l’istituzione delle seguenti categorie di volontari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, detti anche Volontari di truppa: Volontari in Ferma Prefissata di
un anno (VFP1); Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4). Il Capo IV dello stesso
provvedimento legislativo, inoltre, ha disciplinato il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa.
Il successivo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, all’articolo 1 ha previsto la
riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, disponendo il trasferimento delle funzioni da questa esercitate
all’Associazione della Croce Rossa italiana e stabilendo che:
l’Associazione Croce Rossa italiana è persona giuridica di diritto privato (ai sensi del Libro
Primo, Titolo II, Capo II, del codice civile) ed è iscritta nel registro nazionale, nonché
nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore
(sulla base delle intervenute modifiche contenute nell’articolo 99, comma 1, lett. c), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). L’Associazione è di interesse pubblico ed è
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Dal 1° gennaio 2016 è l’unica Società nazionale di Croce
Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso
volontario conforme alla Convenzione di Ginevra del 1949 e ai relativi protocolli
aggiuntivi.
L’Associazione è autorizzata a esercitare funzioni di interesse pubblico, tra cui: “svolgere
attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all’estero, in tempo di pace o di grave crisi
internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie
secondo le regole determinate dal Movimento” (cfr. l’art. 1, comma 4, lett. g);
il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario, e il
Corpo delle Infermiere volontarie della CRI sono ausiliari delle Forze Armate e i loro
appartenenti sono soci dell’Associazione, contribuendo all’esercizio della loro funzione ausiliaria
delle Forze Armate (cfr. l’art. 5, comma 1);
il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010
(Codice dell’ordinamento militare - COM) e dal decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare -
TUOM), per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012
(cfr. l’art. 5, comma 2);
il richiamo del personale del Corpo Militare volontario è disposto senza assegni (cfr. l’art.
5, comma 2);
il Corpo Militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo
iscritto in un ruolo unico (cfr. l’art. 5, comma 3);
l’anzidetto Corpo non è soggetto ai codici penali militari/disposizioni in materia di
disciplina militare (cfr. l’art. 5, comma 3);
il servizio prestato dal Corpo Militare volontario/Corpo delle Infermiere volontarie è
gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1758 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (cfr. l’art. 5, comma 4).
Va altresì rilevato che:
il decreto legislativo n. 66 del 2010, in merito alle Forze Armate (cfr. il Titolo IV), prevede
“Disposizioni comuni” (Capo I) – ove viene specificato, tra le altre, che le Forze Armate
sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale (art. 87, comma 3) – e
disposizioni specifiche per l’Esercito italiano (Capo II), la Marina Militare (Capo III),
l’Aeronautica Militare (Capo IV) e l’Arma dei carabinieri (Capo V), non anche per
l’Associazione della Croce Rossa italiana. Lo stesso decreto, invece, in merito al personale
della Croce Rossa Italiana, precisa che:
1. il Corpo Militare della CRI è un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate
(articolo 1626), confermando la non appartenenza dello stesso alle Forze Armate;
2. “il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce Rossa Italiana in tempo
di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo
Stato o da altri enti pubblici” (art. 1759, comma 1);
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “Attuazione dell'art. 2 della L. 6
marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate”, precisa che le “Forze di
Polizia” sono costituite dalle “Forze di Polizia a ordinamento civile” (Polizia di Stato, Corpo
della Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito nell’Arma dei
Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dalle “Forze di
Polizia ad ordinamento militare” (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza),
confermando l’esclusione dai Corpi di Polizia del Corpo Militare della CRI;
l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema
di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, nel riconoscere la “specificità” del ruolo
delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
(indipendenza delle peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali,
previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di
difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti), non annovera il
Corpo militare della CRI.
Anche la Corte Costituzionale ha affermato, con ordinanza n. 273 del 30 giugno 1999, che il
Corpo militare della CRI, corpo volontario, ausiliario delle Forze Armate, non fa parte
integrante di queste ultime e il personale della Croce Rossa Italiana non appartiene alle Forze
Armate o alle Forze di Polizia dello Stato, non avendo mai ricevuto una disciplina legislativa
contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze Armate o alle Forze di
Polizia.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che il personale della Croce Rossa Italiana non è personale
dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come Associazione italiana
della Croce Rossa.
Di recente, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 79 del 5 marzo
2019 dove evidenzia che la Croce Rossa, quale Associazione privata, opera come movimento
volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina
per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il
Corpo militare volontario e, dall’altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della
Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario,
sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria
del congedo.
La Suprema Corte, nella medesima sentenza, ha ribadito che il personale del Corpo militare
della Associazione della Croce Rossa italiana non ha alcun legame di appartenenza con le Forze
Armate e afferma che il decreto legislativo n. 178 del 2012 si muove lungo le seguenti due
direttrici fondamentali: volontarietà e gratuità del servizio prestato nel Corpo militare
volontario, non diversamente da quanto accade per il Corpo delle Infermiere volontarie, e
trasferimento del personale militare ai ruoli civili, con mantenimento delle principali voci
retributive.
Infine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha ribadito che la trasformazione della
Croce Rossa Italiana da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, disposta
dal decreto legislativo n. 178 del 2012, porti ad una nuova configurazione giuridica da cui
consegue la privatizzazione del rapporto di impiego del personale in esame.
Pertanto, ne consegue la non assimilabilità alle Forze Armate e di Polizia dello Stato, categorie
in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, se non limitatamente alle ipotesi in cui tale equiparazione sia espressamente prevista
dall’ordinamento.
2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato e dei pareri espressi dal Ministero della Difesa e
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Associazione della Croce Rossa italiana è
esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle
armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l’indennità di cui alla legge n. 653 del
1940.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 13/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La circolare riguarda l'applicazione della legge n. 653 del 1940 in materia di conservazione del posto di lavoro e indennità per richiamo alle armi, distinguendo tra Forze Armate (cui la legge si applica) e Associazione Croce Rossa italiana (ente di diritto privato escluso dalla tutela). Commercialisti e responsabili risorse umane devono considerare che il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha privatizzato il rapporto di impiego della CRI, escludendola dal regime pubblicistico delle Forze Armate e dalle disposizioni sulla continuità retributiva e anzianità di servizio previste per i richiami militari.
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