Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 124/2018

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018

Pubblicato: 27/12/2018 In vigore dal: 27/12/2018 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio di interesse legale applicabile a partire dal 1° gennaio 2019 e quali sono i riflessi sulla gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche?

Spiegato da FiscoAI
Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2018, il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile è stato modificato e fissato allo 0,8% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2019, in sostituzione della precedente misura dello 0,3%. Questa variazione si applica al calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché agli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall'INPS. Per i contributi con scadenza di pagamento antecedente al 1° gennaio 2019, gli interessi continuano a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, secondo la tabella storica allegata. La riduzione delle sanzioni civili per ritardato versamento è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti, oppure, in caso di domanda di dilazionamento, all'accoglimento della domanda stessa con il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Pensioni Roma, 28/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 124 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018. INDICE 1. Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019 Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 15/12/2018, è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1]. Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. La misura dello 0,8% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato [1]Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 dicembre 2018 Modifica del saggio di interesse legale. (GU n.291 del 15-12-2018) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2018 Il Ministro: Tria ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 -31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 0,8%

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Il saggio di interesse legale è il parametro fondamentale per il calcolo degli interessi su contributi previdenziali, sanzioni civili e prestazioni pensionistiche secondo l'articolo 1284 del codice civile. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare questa misura dello 0,8% per tutte le esposizioni debitorie verso l'INPS con decorrenza dal 1° gennaio 2019, tenendo conto delle variazioni storiche per i debiti pregressi e della disciplina sulla riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 116 della legge 388/2000.

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