Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 121/2020

Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 94-bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 19/10/2020 In vigore dal: 19/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità operative per accedere all'indennità prevista dall'articolo 94-bis per i lavoratori della Provincia di Savona colpiti dalla frana del novembre 2019?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 94-bis della Legge 27/2020 istituisce un'indennità straordinaria destinata ai lavoratori dipendenti da imprese della Provincia di Savona che non possono svolgere la propria attività a causa della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario nel novembre 2019. L'indennità corrisponde al trattamento straordinario di integrazione salariale, include la contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), per una durata massima di dodici mesi nell'anno 2020, nel limite complessivo di 1,5 milioni di euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che effettua l'istruttoria e trasmette i decreti di concessione all'INPS tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) utilizzando il numero di decreto "19001". La prestazione è incompatibile con altri trattamenti di integrazione salariale, fondi di solidarietà e cassa integrazione in deroga per la medesima unità produttiva. L'INPS provvede al pagamento diretto della prestazione e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, mentre i datori di lavoro devono trasmettere i dati necessari per il pagamento entro sei mesi dalla fine del periodo di paga, utilizzando il modello SR 41.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 94-bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 121 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 94-bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la misura di sostegno al reddito prevista dall’articolo 94-bis del D.L. n. 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona. Si forniscono, inoltre, le modalità operative per la trasmissione all’INPS, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Istruzioni operative e modalità di pagamento 3. Risorse finanziarie 4. Istruzioni fiscali 5. Istruzioni contabili 1. Premessa e quadro normativo In fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, la legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto l’articolo 94-bis che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, ha previsto che la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La prestazione in argomento può essere autorizzata nell’anno 2020 con decreto della Regione Liguria, per la durata massima di dodici mesi, e può riguardare sospensioni derivanti dalla frana verificatasi nel mese di novembre 2019, e decorrenti dalla stessa data di sospensione. La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148/2015. Ne deriva che la stessa è incompatibile, per la stessa Unità produttiva, sia con le prestazioni autorizzate dai Fondi di solidarietà sia con i trattamenti di integrazione salariale, che con le prestazioni di cassa integrazione in deroga, ivi comprese le prestazioni COVID-19. 2. Istruzioni operative e modalità di pagamento Con la circolare n. 12 del 2 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le disposizioni relative alle modalità di erogazione del trattamento. Al paragrafo 2 la citata circolare ministeriale individua l’INPS come soggetto competente all’erogazione dell’indennità, che provvede, inoltre, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Liguria. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione interessata, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine di presentazione delle stesse. La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, trasmette all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”). Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale. Per un’efficace gestione dell’indennità in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “19001”, appositamente istituito. Si precisa che, per l’indennità in commento, è prevista la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, così come introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il datore di lavoro è obbligato ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”, come da messaggio n. 1508/2020) all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di cassa integrazione in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. Per l’anno 2020 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, corrisponde a € 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalla Regione Liguria. 3. Risorse finanziarie L’indennità di cui all’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, è finanziata, nel limite di 1,5 milioni di euro previsto dalla norma, dalle risorse assegnate alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite delle somme ancora disponibili. 4. Istruzioni fiscali L’indennità prevista dall’articolo 94-bis del decreto-legge citato è reddito imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 5. Istruzioni contabili L’indennità prevista dall’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, con onere a carico dello Stato, sarà rilevata nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), contabilità separata GAU al conto di nuova istituzione: GAU30249 - Indennità pari al trattamento di integrazione salariale e connessi ANF, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27. Il debito riferito a tale indennità dovrà essere imputato al conto già esistente GPA10029. I pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in DARE del conto di debito GPA10029. Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto: GAU24249 - per il recupero relativo all’indennità a favore dei lavoratori da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27. Al conto GAU24249 verrà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1188 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - frana lungo l'impianto funiviario di Savona. Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 - GA (Gestione assistenziale)”. Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”. Il codice bilancio “1188”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, dal codice bilancio di nuova istituzione “3244 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – frana lungo l'impianto funiviario di Savona. Art.94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 - GA (Gestione assistenziale)”. I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU30249 Denominazione completa Indennità pari al trattamento di integrazione salariale e connessi ANF, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020 n. 27. Denominazione abbreviata TRAT.INTEGR.LAV.DIP.FUNIV.SAVONA–ART.94BIS D.L. 18/2020. Tipo variazione I Codice conto GAU24249 Denominazione completa Entrate varie – recupero e reintroito dell’indennità pari al trattamento di integrazione salariale erogata ai lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona - Art.94-bis del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 Denominazione abbreviata E.V.-REC.IND.INTEGR.LAV.DIP.FUNIV.SAVONA–ART.94 BIS-D.L. 18/2020.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 121/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'indennità è reddito imponibile ai fini IRPEF secondo l'articolo 6, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986), quindi deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi del beneficiario. Per i datori di lavoro, la misura rappresenta un intervento assistenziale a carico dello Stato, contabilizzato nella Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU) con specifici conti di bilancio (GAU30249 per l'erogazione e GAU24249 per i recuperi), e non comporta il pagamento di contributi addizionali da parte dell'azienda.

Normative correlate

Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Circolare INPS

Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026 Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi … 47/2026 Convenzione tra l'INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) pe… 46/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 45/2026 Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con … 44/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →