Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere le prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 112/2017 disciplina il sistema di tutela previdenziale per i lavoratori affetti da tubercolosi. Le prestazioni antitubercolari spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato, a determinate categorie di dipendenti pubblici, ai pensionati e ai titolari di rendita, nonché ai loro familiari conviventi o a carico. Il requisito fondamentale è l'accreditamento di almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'intera vita lavorativa, calcolato sulla base dei versamenti all'assicurazione IVS (Invalidità Vecchiaia Superstiti). Le prestazioni decorrono dalla data del ricovero ospedaliero oppure, in caso di cura ambulatoriale o domiciliare, dalla data di ricezione della certificazione sanitaria presso l'INPS. L'istituto eroga quattro tipologie di indennità: l'indennità giornaliera (IG) durante il periodo di cura, l'indennità post-sanatoriale (IPS) per 24 mesi dopo la guarigione clinica o stabilizzazione, l'assegno di cure o sostentamento (ACS) per ridotta capacità di guadagno, e l'assegno natalizio (AN) in dicembre. La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale INPS, i Patronati o il Contact Center, mentre la certificazione medica attestante la malattia deve essere trasmessa telematicamente dai medici certificatori secondo le procedure previste dal 1° gennaio 2017.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
prestazioni antitubercolari.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 13/07/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 112
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: prestazioni antitubercolari.
SOMMARIO: con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo della normativa
inerente alle prestazioni antitubercolari.
Indice:
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Il diritto e i requisiti
3.1 Diritto
3.2 Requisiti
4. Decorrenza delle prestazioni
5. Le indennità
5.1 Indennità giornaliera (IG)
5.1.1 Incompatibilità con altre prestazioni
5.1.2 Assegno per Nucleo familiare
5.2 Indennità post sanatoriale (IPS)
5.2.1 Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni
5.2.2 IPS anticipata
5.2.3 Assegno per Nucleo familiare
5.3 Assegno di cure o sostentamento (ACS)
5.3.1 Incompatibilità con altre prestazioni
5.4 Assegno natalizio (AN)
6. Flusso gestionale
6.1 Presentazione della domanda
6.2 Trasmissione della certificazione sanitaria
1. Premessa
Con la circolare n. 73 del 14 marzo 1995, sono state fornite indicazioni in merito alla gestione
delle pratiche per il riconoscimento delle tutele previdenziali in caso di malattia tubercolare. Ciò
allo scopo di garantire omogeneità nell’erogazione delle prestazioni in argomento e disciplinare i
rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in materia di accertamento del
rischio sanitario.
Più recentemente, nell’ambito dell’estensione e del potenziamento dei servizi telematici per il
cittadino, è stata pubblicata la circolare n. 45 del 27 marzo 2012, avente per oggetto le nuove
modalità di presentazione delle domande di assistenza per cure tubercolari.
Ai fini di una completa telematizzazione del flusso gestionale e nell’ottica di una ottimizzazione e
razionalizzazione dello stesso, successivamente, con la circolare n. 147 dell’8 agosto 2016 è stata
presentata la nuova modalità - obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2017 – per la trasmissione
telematica, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele
antitubercolari di competenza dell’Istituto, mediante utilizzo dei servizi presenti sul sito
istituzionale (Certificati medici introduttivi ai fini delle domande per prestazioni antitubercolari).
Recentemente, si è, inoltre, provveduto alla reingegnerizzazione dell’applicativo gestionale per
l’erogazione delle prestazioni in argomento, alla creazione di apposita sezione medico legale in
SIGAS ed al rilascio della nuova procedura, attualmente in fase di sperimentazione, denominata
“Domande ACT: colloquio amministrativo/sanitario” (msg. Hermes n. 4099 del 12 ottobre 2016),
per lo scambio di informazioni tra gli uffici amministrativi e sanitari, nell’ambito dell’istruttoria
delle pratiche e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Tenuto conto delle suddette innovazioni procedurali, si è provveduto, infine, ad un ridisegno
dell’intero flusso gestionale che con la presente circolare si intende illustrare insieme ad un
riepilogo della normativa vigente.
Con apposito messaggio intranet, saranno impartite ulteriori istruzioni amministrative e
procedurali, allo scopo di fornire uno strumento utile a tutti gli operatori coinvolti nel processo ed
a garantire la massima omogeneità ed efficienza nella trattazione delle pratiche.
2. Normativa di riferimento
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827;
R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 art. 15 ss; D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;
legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e ss.mm.ii;
legge 6 agosto 1975, n. 419;
legge 4 marzo 1987, n.88.
3. Il diritto e i requisiti
Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso
di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del
settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.
E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la
tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio
professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).
3.1 Diritto
a) Lavoratori privati
Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori dipendenti del
settore privato comprese le seguenti tipologie:
lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro - appalto - distacco -
lavoro intermittente - lavoro ripartito - lavoro a tempo parziale - contratto di inserimento
(circ. 41 del 13 marzo 2006);
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n.
250);
coloni e mezzadri (decreto legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito dalla legge 9 luglio
1936, n. 1702);
detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari (circ. n. 132279 PRS del 4 settembre 1962
punto IX);
lavoratori domestici (colf e badanti);
religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati (legge 3 maggio 1956,
n. 392).
Non hanno diritto alla tutela previdenziale i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i
liberi professionisti e i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e
case di cura religiose.
b) Lavoratori pubblici
Le categorie aventi diritto sono:
personale dipendente di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti
la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi
antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria (legge 1 luglio 1955, n. 552);
maestri delle scuole elementari statali (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in
legge 2 giugno 1939 n. 739) ;
direttori didattici (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939, n.
739) e assistenti di ruolo di scuola materna statale (circ. n. 573 del 8 ottobre 1981);
personale non di ruolo assunto per un periodo inferiore a un anno (legge 24 dicembre 1924
n. 2114, richiamata dall’art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827);
dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legge 30
dicembre 1987, n. 536 - art. 6, comma 28; circ. n. 92 del 7 maggio 1988);
personale assunto a tempo determinato (DPR 31 marzo 1971 n. 276);
personale dipendente INAIL ed ENAOLI;
personale supplente, docente e non docente con incarico annuale (circ. n. 539 del 24
settembre 1980);
dipendenti da comunità montane ed altri enti non elencati nell’articolo 38 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827;
personale delle IPAB (circ. n. 10 del 15 gennaio 1996).
c) Altri soggetti aventi diritto
Altri soggetti aventi diritto alle tutele previdenziali in argomento sono i pensionati e i titolari di
rendita (art. 1, legge 6 agosto 1975, n. 419 - circ.134342/1975 punto II), per se stessi e per i
componenti della propria famiglia, secondo le seguenti specifiche:
titolari di pensione di reversibilità categoria SO;
titolari di pensioni derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria Invalidità Vecchiaia
Superstiti (IVS) e delle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive
dell'assicurazione obbligatoria predetta;
titolari di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato
concesso l’esonero dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base
alle norme vigenti (anche qualora l’esonero medesimo non risulti ancora deciso);
titolari di rendite INAIL da infortunio sul lavoro o da malattia professionale;
titolari di pensioni in convenzione (circ. n. 99 del 26 aprile 1993, punto 2.6).
Non hanno diritto i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori
autonomi e i titolari di pensione sociale - in quanto non riconducibile all’assicurazione obbligatoria
IVS né alle forme sostitutive od esonerative della stessa – purché, ovviamente, non abbiano
almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa o non siano
soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.
Il diritto, laddove sussiste, si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati
(circ. n. 134342/1975 - art. 2 legge n. 419 del 6 agosto 1975), ovvero:
il coniuge senza alcuna limitazione di età e di convivenza;
la persona dello stesso sesso unita civilmente senza alcuna limitazione di età e di convivenza
(art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76);
i figli, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i figli nati dal precedente matrimonio del
coniuge, fino al 21° anno di età, senza obbligo di vivenza a carico;
i figli non oltre il 26° anno di età se iscritti all’Università o istituti universitari, Conservatori di
musica ed Accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori che non abbiano
già conseguito una laurea o diploma equivalente e a carico dell'assicurato;
i figli di cui al punto precedente permanentemente inabili al lavoro senza limiti di età e senza
obbligo di vivenza a carico;
i fratelli, le sorelle a carico fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se
studenti universitari;
i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall'età, se permanentemente inabili;
i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu
affidato come esposto, tutti viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per
l’uomo ed i 55 anni per la donna.
I limiti di età, ove ricorrano, si considerano al momento del verificarsi dell'evento.
I figli, i fratelli e le sorelle viventi, a carico dell'assicurato, conservano il diritto alle prestazioni
sanitarie e all’ indennità post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di
dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di
stabilizzazione, anche qualora abbiano superato i limiti di età previsti dall'art. 1 della legge stessa
(art. 29, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818).
Infine, per completa informazione, si rammenta che, laddove non sussista il diritto alla tutela
previdenziale, l’articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, ha previsto anche una tutela
assistenziale, riservata alle fasce deboli della popolazione, erogata dal Servizio Sanitario Nazionale
ed a carico dello Stato.
3.2 Requisiti
Per poter fruire delle prestazioni erogate dall’Istituto connesse con la patologia tubercolare,
occorre che risulti accreditato almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'arco dell’ intera vita
lavorativa (legge n. 419 del 6 agosto 1975, art. 3). Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il
contributo previsto per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e, pertanto, il requisito
contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione
all’assicurazione IVS contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (legge 23 dicembre 1998, n. 448
art. 3 commi 1 e 14 - circ. n. 73 del 31/3/1999); l’esistenza del requisito medesimo dovrà essere
accertata con riferimento alla data iniziale dell’evento (circ. n. 134342/1975 punto I).
In materia di prestazioni antitubercolari trova applicazione il principio di automaticità delle
prestazioni (art. 27 R.D.L. 14 aprile 1039, n.636; lettera circ. n. 3655 OBG del 15 marzo 1941;
circ. n. 134342 del 26 settembre 1975, punto I).
La competenza territoriale alla trattazione amministrativa e medico legale è determinata sulla
base della residenza del richiedente la prestazione, anche qualora il richiedente medesimo sia
soggetto diverso dall’assicurato e non convivente con quest’ultimo. Nei casi in cui l’assistito sia
ricoverato o effettui cura ambulatoriale in località diversa dalla propria residenza, la Struttura
competente – individuata come sopra detto - si raccorda, ove necessario, con la Struttura INPS
nel cui territorio si trova il luogo di cura, per eventuali accertamenti di tipo sanitario.
4. Decorrenza delle prestazioni
Le prestazioni economiche decorrono dalla data del ricovero; nel caso di cura
ambulatoriale/domiciliare, decorrono dalla data in cui è pervenuta all'Istituto la certificazione
sanitaria attestante l'effettuazione della cura. Qualora, invece, la malattia ritenuta inizialmente
“comune” si accerti essere poi “specifica”, “ la decorrenza delle indennità antitubercolari deve
coincidere con la data di effettuazione della prima visita (medico di base), quale risulta dalla
certificazione prodotta ai fini dell'indennità di malattia ferma restando, peraltro, la necessità della
domanda” (circ. n. 73 del 14 marzo 1995, punto 6.1).
Per le prestazioni in esame vige la prescrizione quinquennale che va applicata a partire dalla data
del ricovero ovvero dalla data di ricezione della documentazione sanitaria di cui sopra,
nell’ipotesi di cura ambulatoriale/domiciliare.
5. Le indennità
Sono di seguito riportate le indennità antitubercolari erogate dall’INPS.
5.1 Indennità Giornaliera (IG)
Detta indennità viene riconosciuta, a seguito di apposita domanda da parte dell’interessato, per il
periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari. L’indennità giornaliera viene corrisposta
senza limite di tempo e dura fino a quando l'assistito necessiti di cure o fino alla data della
stabilizzazione o guarigione clinica, e può riprendere al verificarsi di un nuovo evento. L’invio, da
parte delle Strutture sanitarie competenti, della certificazione sanitaria attestante il perdurare
dello stato di malattia deve avvenire con cadenza periodica mensile (circ. n. 73/1995). Qualora la
citata certificazione non venga trasmessa nei termini previsti, la prestazione deve essere
temporaneamente sospesa.
Ai soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta nelle
stesse percentuali della malattia comune - comprese le domeniche e le altre festività – fino al
limite dei 180 giorni; dal 181° giorno si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con
decreto ministeriale (art. 1, legge n. 1088 del 14 dicembre 1970).
Se l’indennità di malattia è inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa, dovrà
essere erogata quest’ultima.
Si precisa che la misura fissa è correlata per legge (art. 4, legge n. 419 del 6 agosto 1975 e art.
2, co. 2, della legge n. 88 del 4 marzo 87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta
nella citata misura fissa. L’indennità giornaliera è incompatibile con la normale retribuzione. In
caso di riduzione dell’intera retribuzione, dovrà essere corrisposta in misura fissa (circolare n.
134330 Prs del 2 febbraio 1974, paragrafo II).
I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare l'indennità giornaliera per TBC ai propri dipendenti –
aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia - con le modalità e secondo le procedure
previste per l’erogazione dell’indennità di malattia medesima.
L’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai
pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari,
è pari alla metà della misura fissa.
L’indennità, decorre, come già specificato nel precedente paragrafo, dal giorno dell'inizio della
malattia tubercolare, anche se originariamente sia stata certificata come comune e, a seguito di
accertamenti, sia poi risultata di natura specifica e comunque dalla data di insorgenza del rischio
medico legale, a seguito della valutazione dell’ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS di
competenza.
Occorre precisare che, nel caso dell’adozione di presidi terapeutici alternativi assimilabili alle cure,
verso le quali l’assistito ha manifestato una grave intolleranza, l’ufficio medico legale (UOC/UOST)
INPS dovrà pronunciarsi sull’opportunità della scelta effettuata. Solo a fronte del parere
favorevole del citato ufficio, permane il diritto a ricevere l’IG.
5.1.1 Incompatibilità con altre prestazioni
Indennità giornaliera e disoccupazione
L’indennità giornaliera è incompatibile con le prestazioni connesse allo stato di
disoccupazione che, pertanto, non possono essere corrisposte durante il periodo di ricovero
o cura ambulatoriale/domiciliare per tubercolosi (art. 76 R.D. legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
circ. 53159 Obg del 23 settembre 1953, punto V). L’indennità di disoccupazione può essere
erogata al termine dell’IG ove perdurasse lo stato di disoccupazione (circ. n. 328 Prs del 30
gennaio 1964).
Indennità giornaliera e cassa integrazione (CIGO e CIGS)
L’indennità giornaliera è incompatibile con la CIGO e con la CIGS; si applicano al riguardo le
stesse disposizioni previste per l’indennità di malattia (circ. n. 82 del 16 giugno 2009).
Indennità giornaliera e maternità
La maternità obbligatoria prevale sull’ IG; l’indennità di maternità per astensione facoltativa
non può essere, invece, corrisposta nel caso di concomitante diritto all’IG che, pertanto,
prevale sul diritto alla maternità facoltativa.
Indennità giornaliera e mobilità
L’indennità giornaliera viene sostituita dall’indennità di mobilità (art.7, comma 8, legge n.
233 del 23 luglio 1991; circ. n. 3 del 2 gennaio 1992).
Indennità giornaliera e malattia comune
Sul rapporto tra prestazioni economiche antitubercolari e indennità di malattia si veda la
circolare n. 199 del 29 settembre 1981.
La prestazione in argomento è incompatibile con la pensione di inabilità.
Il reddito derivante da prestazioni antitubercolari incide sulle prestazioni assistenziali.
5.1.2 Assegno per Nucleo familiare
L’assegno è riconosciuto, a fronte di apposita domanda, in caso di erogazione in modalità diretta
dell’IG e dell’Indennità Post-sanatoriale (IPS).
5.2 Indennità Post-Sanatoriale (IPS)
L’indennità spetta d’ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della
stabilizzazione, a condizione che l’assistito non abbia svolto attività lavorativa e che si sia
sottoposto ad almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare) attestata da
certificazione sanitaria per l’intero periodo (art. 5 legge 6 agosto 1975, n. 419).
L’IPS spetta agli assicurati in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente; per i familiari, i
pensionati o titolari di rendita e i loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari,
la misura fissa si riduce del 50%; la stessa viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della
guarigione clinica o della stabilizzazione (art. 2, comma 1, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).
La prestazione rimane sospesa nei casi di nuovo ricovero o di cura ambulatoriale/domiciliare
inferiore a 60 giorni (parentesi neutra - circ. 53 P.M.M.C./213 del 1 settembre 1987).
Al momento delle dimissioni ospedaliere o della cessazione della cura ambulatoriale/domiciliare,
sono corrisposte le giornate residue di IPS, fino ai complessivi 24 mesi.
Nel caso in cui il nuovo ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare abbia durata superiore a 60
giorni, inizia un nuovo ciclo di assistenza e l’erogazione dell’indennità viene interrotta. L’assistito
acquisirà l’eventuale diritto ad un nuovo intero biennio di indennità post-sanatoriale al termine di
quest’ultimo evento (circ. 53 P.M.M.C./213 del 1 settembre 1987).
La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene determinata dai medici dell'INPS su
proposta dei medici curanti delle strutture del SSN.
L’indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di
cura durante il periodo di erogazione dell’IG, senza conseguimento della guarigione o della
stabilizzazione clinica, cui è equiparato l’abbandono volontario delle cure (art. 2, legge 14
dicembre 1970, n. 1088).
Per maggior chiarezza, si precisa che rimane esclusa da questa fattispecie la dimissione volontaria
presso un luogo di cura per ricoverarsi e riprendere la cura specifica presso un altro
centro/reparto specializzato per le cure antitubercolari. In tale caso, il diritto a ricevere l’IPS
permane, purché la data di dimissione e la data di nuovo ricovero risultino contigue.
Qualora una cura ambulatoriale o ospedaliera venga interrotta per l’insorgere di gravi effetti
collaterali – prima che siano stati effettuati almeno 60 giorni di cure - l’Ufficio medico legale
(UOC/UOST) INPS dovrà esprimersi sulla congruità dell’interruzione, prevedendo un opportuno
periodo di osservazione durante il quale è accettabile la sospensione del trattamento. A fronte del
parere favorevole del citato Ufficio, permane il diritto a ricevere l’IPS.
Come già precisato nel precedente paragrafo 5.1, nel caso in cui – a seguito della grave
intolleranza alle cure manifestata dall’assistito - vengano adottati presidi terapeutici alternativi
assimilabili alle cure medesime, il citato ufficio medico legale INPS dovrà pronunciarsi
sull’opportunità della scelta effettuata ai fini del riconoscimento dell’IG.
5.2.1 Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni
Ai sensi dell’ art. 2, comma 2, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 l’indennità post-sanatoriale
spetta anche ove l’assicurato “attenda a proficuo lavoro o fruisca, comunque, dell’intera
retribuzione”. L’IPS è compatibile con le altre prestazioni previdenziali diverse da quelle
antitubercolari (ovviamente non è compatibile con l’IG – circ. 134379 A.G.O./199 del 29
settembre 1981, punto 2.2.3) ed è cumulabile con la pensione di inabilità.
5.2.2 IPS anticipata
Qualora l’assistito non abbia diritto all’indennità giornaliera per il mantenimento del diritto
all’intera retribuzione, può essere riconosciuta l’IPS anticipata, che viene concessa su
presentazione di domanda (attualmente cartacea) nei seguenti casi:
alla dimissione da ricovero non inferiore a 60 giorni con proseguimento di cura
ambulatoriale/domiciliare;
nei casi eventuali di ripresa del lavoro successiva a ricovero/cura ambulatoriale di durata
complessiva non inferiore a 60 giorni e non ancora guarito o stabilizzato;
qualora l’assistito venga ricoverato per malattia specifica durante il biennio di godimento
dell’indennità post-sanatoriale; in tale ipotesi può, eventualmente, richiedere di continuare a
percepire l’IPS invece dell’IG non spettante (circolare n. 213 del 1 settembre 1987).
5.2.3 Assegno per Nucleo familiare
L’assegno è riconosciuto, a fronte di apposita domanda, in caso di erogazione in modalità diretta
dell’IG e dell’IPS.
5.3 Assegno di Cura o Sostentamento (ACS)
L’assegno spetta a coloro che abbiano fruito dell’indennità post sanatoriale.
E’ corrisposto, dietro presentazione di apposita domanda, in misura fissa, stabilita ed aggiornata
annualmente con decreto ministeriale, qualora la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti
alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia
tubercolare (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 – modificata e integrata dalla legge 6 agosto
1975 , n. 419 e dalla legge 4 marzo 1987, n. 88). La malattia tubercolare, quindi, deve costituire
la causa (o almeno la concausa principale) ai fini della determinazione della ridotta capacità di
guadagno.
L'accertamento relativo alla capacità di guadagno viene effettuato dall’Ufficio medico legale
(UOC/UOST) della Struttura INPS territorialmente competente.
L’assegno, la cui misura è stabilita annualmente con decreto ministeriale, viene corrisposto per 24
mesi ed è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i
requisiti (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).
Decorre dal giorno successivo alla fine dell'indennità post-sanatoriale (IPS) o del precedente
assegno di cura o sostentamento, se la domanda viene presentata entro 90 giorni, o dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata
oltre i 90 giorni dalla fine dell'IPS o del precedente ACS.
L’erogazione della prestazione si interrompe qualora l’assicurato, durante il godimento
dell’assegno, inizi lo svolgimento di attività lavorativa retribuita continuativa e a tempo pieno;
viene successivamente ripristinato, per il periodo residuo, qualora la suddetta attività lavorativa
(continuativa e a tempo pieno) cessi prima del compimento del biennio di legge (Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 marzo 1986; circ. 21 P.M.M.C./105 del 16 maggio
1986) e sempre che sussistano i requisiti sanitari.
5.3.1 Incompatibilità con altre prestazioni
La prestazione non è cumulabile con una normale retribuzione a tempo pieno, né con gli altri
trattamenti economici a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi (indennità giornaliera e
indennità post-sanatoriale) (circ. 134379 A.G.O./199 del 29 settembre 1981, punto 2.2.3). E’,
invece, compatibile con la retribuzione da rapporto di lavoro a tempo parziale anche se con
rapporto a tempo indeterminato (circ. n. 38 del 20 febbraio 1988).
5.4 Assegno Natalizio (AN)
L’assegno natalizio spetta d’ufficio a tutti gli assistiti che nel corso del mese di dicembre stiano
fruendo di una prestazione antitubercolare e corrisponde ad una indennità aggiuntiva, pari a
trenta giorni del trattamento economico in atto. Qualora nello stesso mese di dicembre
spettassero due indennità, sarà presa a riferimento per il calcolo dell’AN, l’indennità più
favorevole (ad esempio in caso di pagamento di IG e IPS, l’assegno natalizio sarà calcolato sulla
misura fissa spettante per IPS). L’assegno natalizio viene erogato direttamente dall’INPS senza
presentazione di apposita domanda e compete per intero anche se l’assistito abbia fruito di
prestazione antitubercolare per un solo giorno in dicembre.
6 Flusso gestionale
La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della certificazione
medica normativamente prevista, rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività
amministrativa finalizzata all’erogazione delle prestazioni antitubercolari. Solo in caso di richiesta
di IPS anticipata non è attualmente prevista la domanda telematica e l’interessato, pertanto,
potrà avanzare richiesta in modalità cartacea.
L’attività di gestione prevede adempimenti diversi a seconda che si tratti di domanda per
indennità giornaliera (IG) o per assegno di cure o sostentamento (ACS).
6.1 Presentazione della domanda
La domanda di prestazioni antitubercolari e gli eventuali ricorsi in via amministrativa possono
essere presentati sia dall’assicurato sia dal familiare infermo. Qualora quest’ultimo sia un minore o
interdetto, la domanda può essere presentata dalla persona che esercita la patria potestà o la
tutela (circolare n. 134327 del 29 novembre 1972).
Per la presentazione della domanda da parte dell’interessato (assicurato o familiare di assicurato)
è stata attivata, a decorrere dal 1° aprile 2012, la modalità di presentazione telematica attraverso
i seguenti canali (circolare n. 45 del 27 marzo 2012):
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto – menu Prestazioni e servizi>Tutti i servizi e selezionando dall’elenco
alfabetico il servizio “Assegno cure antitubercolari”;
PATRONATI – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
CONTACT CENTER MULTICANALE – attraverso il numero verde 803.164.
Una volta compilata la domanda, il sistema produce, in automatico, la ricevuta di presentazione
della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.
Tenuto conto dell’obbligatorietà della presentazione telematica della domanda (Determinazione
del Presidente dell’Istituto n. 277 del 24 giugno 2011 – circolare n. 110 del 30 agosto 2011),
qualora pervenga una domanda di IG o di ACS in forma cartacea, sarà cura dell’operatore
informare il richiedente la prestazione, in merito alla necessità di presentare l’istanza mediante la
citata procedura.
6.2 Trasmissione della certificazione sanitaria
A partire dal 1° ottobre 2016 (circolare n. 147 dell’8 agosto 2016) è stata attivata, per i medici
certificatori, la modalità telematica di redazione dei certificati medici - necessari per il
riconoscimento, da parte dell’Istituto, della tutela previdenziale e dei conseguenti benefici
normativamente previsti - che sostituiscono i modelli cartacei ACT3 (mod. richiesta di assegno di
cura o sostentamento), ACT22 (certificazione attestante la fase attiva della malattia tubercolare)
e ACT37 (relazioni mensili).
Pur considerando quanto detto nella citata circolare n. 147/2016 in merito all’introduzione in via
esclusiva (a partire dal 1° gennaio 2017) della suddetta modalità telematica, la certificazione
cartacea dovrà essere, comunque, accolta in tutti i casi di impossibilità all’utilizzo del servizio
telematico (anche al fine di consentire i necessari adeguamenti a carico delle strutture sanitarie
coinvolte).
Si evidenzia che la trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso
comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in
carico al lavoratore l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica
previste dagli specifici contratti di lavoro.
Come precisato in premessa, con apposito messaggio operativo saranno fornite le opportune
istruzioni amministrative e indicazioni procedurali alle Strutture territoriali competenti alla
trattazione delle pratiche.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Le prestazioni antitubercolari rappresentano una forma di tutela previdenziale obbligatoria disciplinata da normativa specifica (legge 419/1975, legge 1088/1970, legge 88/1987) e gestita dall'INPS per lavoratori subordinati, pensionati e familiari a carico. I professionisti che assistono lavoratori e aziende devono conoscere i requisiti contributivi, le incompatibilità con altre prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, maternità), la decorrenza quinquennale della prescrizione e le modalità di presentazione telematica delle domande e certificazioni mediche.
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