Fusione mediante incorporazione dell’Ente Nazionale Assistenza Sociale (ENAS) nell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI) e modifica della denominazione in “ACAI- ENAS”
Quali sono gli effetti operativi della fusione per incorporazione dell'ENAS in ACAI a partire dal 19 novembre 2018?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 111/2018 disciplina gli effetti pratici della fusione per incorporazione dell'Ente Nazionale Assistenza Sociale (ENAS) nell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI), con conseguente cambio di denominazione in "ACAI-ENAS". La fusione è divenuta pienamente operativa dal 19 novembre 2018, dopo l'approvazione del nuovo Statuto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'ente incorporante ACAI assume automaticamente tutti i diritti e gli obblighi dell'ENAS, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, inclusi quelli processuali, secondo quanto previsto dall'articolo 2504-bis del codice civile.
Dal punto di vista organizzativo, i lavoratori subordinati dipendenti dell'ex ENAS mantengono la loro posizione e continuano a operare presso il nuovo ente, conservando la disponibilità delle pratiche per le quali avevano ricevuto mandato. Gli operatori ex ENAS non devono restituire la documentazione relativa a prestazioni non ancora definite alla data della fusione e possono continuare a svolgere attività di patrocinio presso gli uffici INPS con la nuova veste giuridica.
Sul piano telematico e amministrativo, l'INPS provvede a eliminare le utenze del patronato soppresso e a ricreatrle presso l'ente incorporante. Per le pratiche già trasmesse e definite prima del 19 novembre 2018, la gestione prosegue normalmente, mentre per quelle non ancora definite il mandato rilasciato al patronato ex ENAS (codice 005) viene chiuso e contestualmente aperto un nuovo mandato per ACAI-ENAS (codice 022). Questa operazione garantisce continuità gestionale e uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fusione mediante incorporazione dell’Ente Nazionale Assistenza Sociale (ENAS) nell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI) e modifica della denominazione in “ACAI- ENAS”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19/11/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 111
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Fusione mediante incorporazione dell’Ente Nazionale Assistenza
Sociale (ENAS) nell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI) e
modifica della denominazione in “ACAI- ENAS”
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative conseguenti al procedimento di fusione
per incorporazione tra gli Enti di patronato in oggetto e al provvedimento di
approvazione del nuovo Statuto del patronato “ACAI-ENAS”, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 152/2001, da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali.
Con nota prot. n. 00010935 del 21 settembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 152/2001, il nuovo
Statuto dell’Ente di patronato “ACAI- ENAS”, conseguente all’atto di fusione per incorporazione
del patronato ENAS nell’ente incorporante ACAI.
Considerati i tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle procedure informatiche e
organizzative, finalizzate a consentire un esercizio legittimo delle modalità di accesso ai servizi
telematici dedicati agli Enti di patronato e ad assicurare da parte delle Strutture dell’Istituto
comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale, si comunica che la fusione in
argomento è pienamente operativa a decorrere dal 19 novembre 2018.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, il soggetto
incorporante assume i diritti e gli obblighi dei partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione stessa, dalla data sopra indicata i
lavoratori subordinati dipendenti dell’ex ENAS, o dipendenti delle organizzazioni promotrici e
comandati presso l’ex ENAS, operano nella loro nuova veste mantenendo la disponibilità delle
pratiche per le quali abbiano ricevuto apposito mandato ed utilizzando i servizi telematici
messi a disposizione degli Enti di patronato sul portale istituzionale dell’Inps.
Gli operatori ex ENAS non dovranno procedere alla restituzione della documentazione in loro
possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data del 19 novembre
2018 e, nella loro nuova veste, potranno svolgere attività di patrocinio presso gli uffici
dell’Inps.
Si fa presente infine che, nella fase transitoria, si provvederà ad eliminare le utenze del
patronato soppresso, che saranno ricreate da parte dell’ente incorporante. Tale operazione
consentirà la gestione sia delle domande di prestazioni trasmesse e definite antecedentemente
alla data del 19 novembre 2018 sia di quelle non ancora definite, per le quali sarà chiuso il
mandato rilasciato al patronato ex ENAS (cod. 005) e contestualmente aperto il mandato per il
patronato ACAI-ENAS (cod. 022).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La fusione per incorporazione di enti di patronato è disciplinata dalla legge n. 152/2001 e dal codice civile (articolo 2504-bis), con effetti su successione nei rapporti giuridici, trasferimento di mandati e gestione delle pratiche presso l'INPS. Consulenti del lavoro e responsabili di patronati devono conoscere le modalità di transizione dei codici identificativi, la continuità dei mandati e l'accesso ai servizi telematici per assicurare corretta gestione delle prestazioni sociali e previdenziali.
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