Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 1/2025

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

Pubblicato: 02/01/2025 In vigore dal: 02/01/2025 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio degli interessi legali applicabile a partire dal 1° gennaio 2025 e come incide sul calcolo delle sanzioni per omesso versamento dei contributi?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d'anno. Questa variazione, stabilita dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, si applica a tutti i debiti per i quali gli interessi legali rappresentano la misura dovuta. Per le esposizioni debitorie già pendenti alla data di entrata in vigore, il calcolo degli interessi continua a seguire i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, secondo la tabella storica allegata. Nel campo previdenziale, la nuova misura del 2% si applica alle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riducendo significativamente l'onere finanziario dei datori di lavoro in regolarizzazione. La stessa aliquota si estende anche ai casi di mancato versamento derivante da incertezze giurisprudenziali successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall'INPS.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 03/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 1 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024. SOMMARIO: Variazione al 2 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1], a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti. In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto. Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite. 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2025. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025. Il Direttore generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90/2024. ALLEGATO 1 17/12/24, 12:16 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 dicembre 2024 Determinazione del saggio degli interessi legali. (24A06721) (GU n.294 del 16-12-2024) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n. 288, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-16&atto.codiceRedazionale=24A06721&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 1/2 17/12/24, 12:16 *** ATTO COMPLETO *** decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2024 Il Ministro: Giorgetti https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-16&atto.codiceRedazionale=24A06721&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 2/2 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 31.12.2021 0,01% 01.01.2022 - 31.12.2022 1,25% 01.01.2023 - 31.12.2023 5% 01.01.2024 - 31.12.2024 2,5% 01.01.2025 - 2%

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Il saggio degli interessi legali è il parametro fondamentale per il calcolo delle sanzioni amministrative in materia di contributi previdenziali, assistenziali e per le prestazioni pensionistiche. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare questa misura nelle regolarizzazioni contributive, nelle liquidazioni di fine rapporto e nelle valutazioni di debiti tributari e previdenziali, considerando anche l'articolo 116 della legge 388/2000 che disciplina la riduzione delle sanzioni civili e gli interessi di mora.

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